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Sez. 2 - , Sentenza n. 1142 del 09/11/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 274462 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI - IN GENERE | Rapporti con la contravvenzione di getto pericoloso di cose - Condotta priva di riverberi sulle persone - Concorso formale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274462-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DETURPAMENTO O IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI - IN GENERE

Non è configurabile il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 639 cod. pen. e la contravvenzione di getto pericoloso di cose prevista dall'art. 674 cod. pen., quando la condotta (nella specie, lancio di un sacchetto contenente escrementi) abbia dato luogo esclusivamente all'imbrattamento di cose (nella specie, un'autovettura), senza riverberi sulla tranquillità o l'incolumità delle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)