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Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 02/02/1991 (Rv. 470763 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere | Ricorso per cassazione - Notifica presso il domiciliatario dello intimato dopo il suo decesso - Sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470763-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere

La notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il domiciliatario dell'intimato dopo il suo decesso, in quanto eseguita, in violazione dell'art. 141, ultimo comma cod. proc. civ., presso un soggetto non più esistente ed in luogo più non avente alcun collegamento col destinatario, deve considerarsi come mai avvenuta e, pertanto, neppure suscettibile di sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)