Sez. U, Sentenza n. 3445 del 24/03/1995 (Rv. 491378 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Controversia tra ente pubblico ed ente previdenziale per il pagamento dei contributi ai dipendenti da parte del primo - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia vertente fra un ente pubblico ed un ente previdenziale ed avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, quand'anche sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurato, attesa la necessaria distinzione del rapporto previdenziale, che ha fonte esclusiva nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)