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Sez. 3, Sentenza n. 0 del 14/11/2000 Cc. (dep. 11/12/2000) Rv. 218352 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Ispezione effettuata dalla p.g. nelle more della restituzione dei beni - Legittimità - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie: accertamento del funzionamento di video giochi.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218352-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ

L'accertamento relativo al funzionamento dei videogiochi effettuato dalla polizia giudiziaria nelle more della restituzione su beni già oggetto di dissequestro va considerato legittimo, atteso che tale ispezione può essere effettuata in ogni momento ex artt. 354 e 358 cod. proc. pen. come un mezzo di ricerca della prova rientrante nell'attività' di indagine della polizia giudiziaria. Conseguentemente non trova applicazione in tal caso la disciplina della inutilizzabilità, prevista in via generale dall'art. 191 c.p.p., e che si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)