Sez. 3, Sentenza n. 7747 del 30/04/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 214162 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Assunzione in violazione della legge - Prove previste dalla legge ma assunte irregolarmente - Ipotesi differenti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
L'inutilizzabilità prevista in via generale dall'art. 191 cod proc. pen., si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte e, in particolare, senza l'intervento del difensore. In questo caso si applica la disciplina delle nullità, nella specie identificabile in quella prevista dall'art. 178 lett. c) c. p. p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)