Sez. 1, Sentenza n. 13954 del 16/06/2006 (Rv. 590583 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Perfezione - Efficacia - Tempo - Modalità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
La natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)