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Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18/10/2005 (Rv. 584568 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Notificazione della cessione al debitore ceduto - Identificazione con quella effettuata a norma del codice di rito civile - Esclusione - Libertà di forma - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584568-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)