Sez. 3, Sentenza n. 20144 del 18/10/2005 (Rv. 584568 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Notificazione della cessione al debitore ceduto - Identificazione con quella effettuata a norma del codice di rito civile - Esclusione - Libertà di forma - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)