diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 maggio 1984, causa 326/82

Decisione
decisa il 1984-05-30
ECLI
ECLI:EU:C:1984:193

Epigrafe

Nella causa 326/82, Helga Aschermann e altri 47 agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso il CCR di Ispra (Italia), con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, 272, avenue Brugman, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34B IV, rue Philippe-II, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, con l'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dello stesso ufficio legale, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento dei fogli di stipendio ricevuti dai ricorrenti a decorrere dal febbraio 1982, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, presidente di sezione, e G. Bosco, giudice, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue :

SENTENZA › In fatto › I — Contesto normativo della controversia e antefatti

paragrafo 1
A norma del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1976 (CECA, CEE, Euratom), n. 2615, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 per quel che riguarda il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU L 299, pag. 1), gli agenti assunti per occupare a titolo temporaneo un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata hanno lo stato giuridico di agenti tempo-. ranei e non sono agenti locali o agenti di stabilimento come invece avveniva in passato (cfr. art. 2, lett. d) del regime applicabile agli altri agenti, in prosieguo RAA).
paragrafo 2
Per effetto di questo emendamento normativo, dalla sua entrata in vigore gli agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti sono soggetti, in quanto agenti temporanei, alle disposizioni del titolo II del RAA.
paragrafo 3
Il 4o comma dell'art. 20 del RAA che è stato aggiunto dal regolamento n. 2615/76 dispone tuttavia che gli stipendi degli agenti temporanei contemplati dall'art. 2, lett. d), cioè per l'appunto degli agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, sono stabiliti per ogni grado e per ogni scatto in base ad una tabella riportata nello stesso articolo. Questa tabella differisce da quelle che valgono per i dipendenti di ruolo e gli altri agenti temporanei in quanto determina gli stipendi per le categorie C e D ad un livello inferiore di circa il 5 % rispetto agli stipendi previsti per i dipendenti di ruolo e per gli altri agenti temporanei delle stesse categorie.
paragrafo 4
Questa differenza è stata conservata dai vari regolamenti che modificano annualmente gli stipendi fissati a norma dell'art. 65, n. 1, dello statuto ed in particolare dai regolamenti nn. 371/82 e 372/82 del Consiglio in data 15 febbraio 1982 (GU L 47, pagg. 8 e 13), relativi all'adeguamento delle retribuzioni per gli anni 1980 e 1981. Anche il regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981 n. 3821 (GU L 386, pag. 1) che ha istituito in via temporanea un prelievo eccezionale di crisi sulle retribuzioni, le pensioni e le indennità di collocamento a riposo nette, ha lasciato immutata detta situazione.
paragrafo 5
Nel luglio 1983 tuttavia la Commissione decideva di presentare al Consiglio una proposta di regolamento per modificare il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, proposta che contemplava in particolare la soppressione, nell'art. 20 del RAA, del 4o comma, nonché della relativa tabella degli stipendi base mensili. Questa modifica avrebbe eliminato qualsiasi disparità di trattamento tra i vari agenti temporanei inquadrati nella stessa categoria. La proposta della Commissione non è finora stata tramutata in regolamento dal Consiglio.
paragrafo 6
I ricorrenti, tutti agenti temporanei delle categorie C e D, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e in servizio presso il CCR di Ispra, hanno presentato alla Commissione, in quanto autorità che ha il potere di nomina, reclami a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, avverso i fogli di stipendio da essi ricevuti a decorrere dal febbraio 1982. Essi hanno sostenuto che la differenza di retribuzione rispetto ai dipendenti di ruolo e agli altri agenti temporanei dello stesso grado costituisce una discriminazione contraria al principio superiore della parità di trattamento. Essi hanno pure sostenuto che questa discriminazione è stata accentuata dall'imposizione, anche a loro carico, del prelievo eccezionale di crisi.
paragrafo 7
Con lettera 20 dicembre 1982, firmata dal sig. Burke, membro della Commissione, questa ha comunicato ai ricorrenti che non era possibile accogliere i loro reclami. Gli interessati hanno allora proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1982.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (prima sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione e il Parlamento a fornirle determinate informazioni circa la proposta relativa alla soppressione del 4o comma dell'art. 20 del RAA.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. dichiarare ricevibile il ricorso ed accoglierlo; 2. in base all'art. 184 del trattato CEE, l'art. 156 del trattato CEEA e, se necessario all'art. 36, n. 3, del trattato CECA, dichiarare che vanno disapplicati i regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81 del Consiglio, nella parte in cui conservano, per quanto riguarda i ricorrenti, le differenze di trattamento e di retribuzione risultanti dal regolamento del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615, e più particolarmente dalle disposizioni di cui all'art. 20 in fine del regime applicabile agli altri agenti; e ciò a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 2615/76, oppure a decorrere dalla data dell'assunzione dei ricorrenti come agenti temporanei, e in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 1982; 3. dichiarare che la controparte deve rettificare la situazione dei ricorrenti, quanto meno a decorrere dal 1o gennaio 1982, in modo che le loro retribuzioni, in tutti i loro elementi, siano pari a quelle dei dipendenti di ruolo della stessa categoria; 4. in subordine ingiungere alla controparte di produrre tutta la documentazione senza eccezioni né riserve, sui rapporti tra il Consiglio dei ministri e la Commissione circa la questione sulla quale verte il presente procedimento; 5. dare atto ai ricorrenti del fatto ch'essi si riservano di presentare le loro conclusioni definitive ulteriormente, dopo che sarà stata prodotta la suddetta documentazione; 6. porre le spese processuali a carico della controparte».
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«— dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, infondato; — pronunciarsi sulle spese secondo le norme vigenti».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sull'eccezione di irricevibilità

paragrafo 1
Nel controricorso la Commissione eccepisce anzitutto l'irricevibilità del ricorso proposto nella presente fattispecie. Essa ritiene infatti che il solo atto che possa recare pregiudizio ai ricorrenti è il regolamento n. 2617/76, poiché è questo atto, e non i regolamenti successivi ricordati dai ricorrenti, che avrebbe provocato la presunta discriminazione di cui questi si dolgono.
paragrafo 2
Gli interessati non hanno però giudicato opportuno, a suo tempo, contestare la legittimità di detto regolamento, né dei regolamenti successivi che avevano ribadito questa discriminazione.
paragrafo 3
La Commissione non ignora che il personale è legittimato a chiedere all'autorità amministrativa competente di modificare una preesistente decisione, se è intervenuto un fatto nuovo tale da cambiare sostanzialmente le condizioni su cui si fondava detta decisione (cfr. sentenza 12. 7. 1973, Tontodonati/Commissione, causa 28/72, Race. pag. 784). Essa osserva tuttavia di non aver ricevuto alcuna domanda ai sensi del'n. 1 dell'art. 90 dello statuto, mentre invece le è prevenuto direttamente un reclamo ai sensi del § 2 dello stesso articolo.
paragrafo 4
D'altra parte i regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81 non possono in alcun caso venir considerati, secondo la Commissione, come «fatto nuovo» che modifichi sostanzialmente le condizioni che hanno indotto ad emanare il regolamento n. 2617/76, in quanto lasciano sussistere, immutata, la presunta discriminazione operata dal regolamento n. 2617/76. Per quanto riguarda più particolarmente il regolamento n. 3821/81, la Commissione ritiene che esso non aggravi la discriminazione preesistente, dato che il prelievo di crisi viene applicato indistintamente a tutti i dipendenti. La Commissione conclude quindi che i fogli di stipendio impugnati dai ricorrenti non arrecano loro pregiudizio.
paragrafo 5
I ricorrenti, nella replica, contestano che il loro ricorso sia tardivo e perciò irricevibile. Essi ribadiscono che i regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81 aggravano ulteriormente la discriminazione già esistente nei loro confronti e quindi possono venir impugnati per illegittimità.
paragrafo 6
Secondo i ricorrenti, i suddetti regolamenti costituiscono un indubbio «fatto nuovo» ai sensi della giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 16. 12. 1964, Muller/Commissione, causa 109/63, Race. pag. 1293).
paragrafo 7
A giudizio dei ricorrenti non è affatto necessario, come invece pare credere la Commissione, che coloro che desiderano il riesame di una decisione preesistente, in seguito al verificarsi di un fatto nuovo, presentino dapprima una domanda a norma del n. 1 dell'art. 90 dello statuto, poiché tale domanda risulterebbe superflua, specie nei casi in cui, come nella fattispecie, non avrebbe alcun effetto.
paragrafo 8
Secondo i ricorrenti, per dimostrare l'esistenza di un «fatto nuovo» basta osservare che la discriminazione di cui si dolgono è stata mantenuta dai regolamenti successivi al regolamento n. 2617/76. Infatti anche regolamenti d'ordinaria amministrazione possono avere l'effetto di «cristallizzare» una certa situazione, e costituire così «un fatto nuovo» (cfr. sentenza 15. 12. 1982, Battaglia/Commissione, causa 737/79, Race. pag. 4497). I ricorrenti sottolineano in particolare che nella fattispecie, come nella causa Battaglia, negoziati erano in corso da anni ed una proposta di regolamento che contemplava l'abolizione di questa discriminazione era stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio.
paragrafo 9
Per quanto riguarda il regolamento n. 3821/82, la discriminazione, lungi dal-l'esser stata semplicemente confermata, è stata anche aggravata, poiché l'impatto del prelievo proporzionale di crisi è più sensibile nel caso di stipendi modesti come quelli dei ricorrenti.
paragrafo 10
Nella controreplica la Commissione ritorna sul problema del se, nella fattispecie, vi sia un «fatto nuovo». A suo avviso, se la Corte nella sentenza 16 dicembre 1964, Muller/Commissione, citata dai ricorrenti, ha parlato di «un fatto nuovo di rilievo» ciò vuol dire che la Corte non vuole ammettere un'illimitata facoltà d'impugnare decisioni ormai definitive, dal momento che non ritiene sufficiente il sopraggiungere di un fatto nuovo, ma esige invece detto fatto nuovo abbia un'indiscussa rilevanza.
paragrafo 11
Nella fattispecie i regolamenti impugnati dai ricorrenti non aggravano affatto la loro situazione. Ciò vale anche per il regolamento n. 3821/81. D'altro canto l'imponibile del prelievo di crisi, cioè lo stipendio base di ciascun dipendente o agente, al netto dei contributi e dell'imposta, nonché di un importo pari allo stipendio base del grado D 4, 1o scatto, risulta molto esiguo nel caso di un reddito modesto come quello dei ricorrenti.
paragrafo 12
La Commissione contesta pure la pertinenza del richiamo fatto dai ricorrenti alla sentenza del 15 dicembre 1982, Battaglia/Commissione. Allora la Corte aveva tenuto- conto di varie circostanze, tra le quali l'effetto retroattivo dei regolamenti impugnati, circostanze che fanno difetto nel caso dei ricorrenti. Quanto alle trattative intavolate fra la Commissione e i rappresentanti del personale, anche se si sono concluse con la formulazione da parte delle Commissione di una proposta di regolamento destinata al Consiglio, esse non possono giustificare il fatto che si rimettano in questione situazioni acquisite ormai da tempo.
paragrafo 13
Per quel che riguarda la necessità di una domanda preliminare dell'interessato a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto, la Commissione ritiene che questa necessità esiste ogni qualvolta si chiede la revisione di una situazione singola o generale.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito

paragrafo 1
Per sostenere che le loro retribuzioni sono state fissate in modo illegittimo, i ricorrenti deducono due diversi mezzi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Primo mezzo

paragrafo 1
I ricorrenti ricordano, nel ricorso, che i loro stipendi continuano, nonostante l'adozione dei regolamenti nn. 371/82 e 372/82, ad essere inferiori di circa il 5 % rispetto a quelli dei dipendenti di ruolo della stessa categoria. Inoltre, dalle fine di febbraio del 1982, le loro retribuzioni si sono ulteriormente ridotte per effetto dei prelievi di crisi.
paragrafo 2
Dal 30 ottobre 1976, data dalla quale gli agenti di stabilimento o gli agenti locali venivano sottoposti al regime degli agenti temporanei, essi sono quindi vittime di una discriminazione rispetto ai dipendenti di ruolo e agli agenti che svolgono gli stessi compiti e che si trovano in situazioni comparabili. Essi sottolineano che questa discriminazione si limita alle sole categorie C e D, mentre non sussiste per le categorie A e B.
paragrafo 3
Una siffatta disparità di trattamento è in contrasto con un principio giuridico superiore sancito dalla Corte e che prevale sulle disposizioni in senso contrario allo statuto o dei regolamenti (cfr. sentenza 31. 5. 1979, Newth/Commissione, causa 156/78, Race. pag. 1941). I ricorrenti osservano inoltre che la Commissione ha riconosciuto l'opportunità di porre fine a questa discriminazione, ed ha proposto al Consiglio di abolirla.
paragrafo 4
Nel controricorso la Commissione sottolinea, in primo luogo, che il regolamento n. 2615/76 ha implicato, per quel che riguarda gli agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, un miglioramento notevole rispetto alla precedente situazione, poiché, in tutti gli stabilimenti e dunque certamente anche ad Ispra, il personale contemplato dai regolamenti in questione ha riscosso una retribuzione nettamente superiore a quella che riscuoteva in precedenza. Quanto alla differenza fra lo stipendio degli agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e gli stipendi dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle categorie analoghe, essa si spiega, secondo la Commissione, con la volontà del Consiglio di non aumentare eccessivamente l'onere di bilancio derivante dall'integrazione degli ex agenti di stabilimento e degli ex agenti locali nella categoria degli agenti temporanei. D'altra parte, detta differenza non è aumentata nel corso del tempo.
paragrafo 5
La Commissione ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la discriminazione consiste nel trattare in modo identico situazioni diverse o in modo diverso situazioni identiche. Il divieto di discriminazione è rispettato allorché persone appartenenti a categorie diverse vengono trattate in modo diverso. Secondo la Commissione, gli agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti non si trovano nella stessa situazione dei dipendenti di ruolo, anche se sono inquadrati nelle stesse categorie e svolgono mansioni analoghe. La Commissione ricorda, in proposito, la risposta del sig. Burke ai reclami presentati dai ricorrenti, nella quale si osservava che nulla impedisce ad una pubblica amministrazione di annoverare tra i propri dipendenti, oltre a quelli assunti mediante concorso, anche personale assunto mediante contratto e sottoposto a condizioni speciali, in base alle quali il personale così inquadrato non gode degli stessi vantaggi pecuniari concessi ai dipendenti di ruolo.
paragrafo 6
Nella replica i ricorrenti osservano che vi è contraddizione fra gli argomenti avanzati dal sig. Burke nella risposta data al loro reclamo e quelli esposti nel preambolo alla proposta di modifica del RAA presentata al Consiglio. Infatti la Commissione sostiene, in questo preambolo, che il principio di parità deve prevalere sugli elementi storici, che stanno alla base della discriminazione di cui trattasi, e che non si può ragionevolmente conservare questa disparità di retribuzione se vi è parità di lavoro e di mansioni.
paragrafo 7
Nemmeno le considerazioni della Commissione inerenti al bilancio si rivelano molto pertinenti. Anzitutto, i ricorrenti ritengono che, per quel che riguarda gli agenti temporanei delle categorie C e D, l'onere finanziano sarebbe stato molto modesto. In secondo luogo, essi osservano che le considerazioni finanziarie avrebbero eventualmente imposto il regime discriminatorio anche per i dipendenti delle categorie A e B. Infine, secondo i ricorrenti, le preoccupazioni di bilancio, che assertivamente hanno influito sulla decisione della Commissione nel 1976, sono rimaste immutate anche nel 1983.
paragrafo 8
Nella controreplica la Commissione sostiene che il semplice fatto che gli agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti svolgano le stesse mansioni degli altri agenti temporanei e dei dipendenti di ruolo non implica necessariamente che vi debba essere rigorosa parità di retribuzione tra gli uni e gli altri. La natura giuridica del rapporto di lavoro, i titoli di studio, la qualifica e l'esperienza professionale, l'anzianità di servizio, l'età, ecc. sono, secondo la Commissione, altrettanti elementi che possono giustificare retribuzioni diverse per lo stesso lavoro.
paragrafo 9
Quanto alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio, essa rientra nell'ambito delle iniziative regolarmente adottate dalla Commissione onde migliorare e perfezionare le disposizioni dello statuto e del RAA, ma non significa certo che la Commissione consideri illegittima la riforma operata nel 1976 mediante l'adozione del regolamento n. 2617/76.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › Secondo mezzo

paragrafo 1
Con il secondo mezzo, i ricorrenti sostengono che la Commissione è venuta meno al suo dovere di assistenza, poiché, nell'adottare le disposizioni in materia di prelievo di crisi, come pure in occasione delle proposte presentate per l'adozione dei regolamenti nn. 371/82 e 372/81, essa avrebbe dovuto vegliare a che le retribuzioni degli agenti delle categorie C e D retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti venissero infine poste sullo stesso piano delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo delle stesse categorie. Essi fanno carico alla Commissione in particolare di non aver esentato gli agenti in questione dal prelievo di crisi, permettendo così che la discriminazione continuasse a sussistere e si aggravasse.
paragrafo 2
Nel controricorso, la Commissione constata anzitutto che non essendovi stata violazione del principio della parità di trattamento, non le si può far carico di essere venuta meno, in alcun modo, al suo dovere di assistenza.
paragrafo 3
D'altra parte, la Commissione ricorda ch'essa non potrebbe, senza commettere un eccesso di potere, fissare le retribuzioni del proprio personale secondo criteri diversi da quelli stabiliti dal Consiglio nell'esercizio delle sue competenze istituzionali.
paragrafo 4
Nella replica, i ricorrenti precisano ch'essi non fanno affatto carico alla Commissione di aver applicato i vigenti regolamenti del Consiglio, bensì di non aver trasmesso a quest'ultimo proposte tendenti ad eliminare la discriminazione che li colpisce, e di non aver proposto un ricorso alla Corte, come invece aveva fatto promuovendo la causa 59/81, Commissione/Consiglio.
paragrafo 5
Nella controreplica, la Commissione ribatte che a suo giudizio i regolamenti impugnati sono perfettamente legittimi e che, così stando le cose, non vi era alcun motivo di adire la Corte di giustizia promuovendo una causa nei confronti del Consiglio.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
I ricorrenti, rappresentati dalľaw. Slušný, e la Commissione, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, in qualità di agente, assistito dalľaw. R. Andersen, hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 16 febbraio 1984.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 marzo 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 20 dicembre 1982, la sig.ra Aschermann e altri 47 agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee in servizio presso in Centro comune di ricerca di Ispra (Italia), hanno proposto a questa Corte, a norma dell'art. 91 dello statuto del personale (in prosieguo: lo statuto), un ricorso mirante a far dichiarare, in primo luogo, che vanno disapplicati nei loro confronti i regolamenti del Consiglio 15 febbraio 1982, nn. 371 e 372 (GU L 47, pagg. 8 e 13) e il regolamento del Consiglio 15 dicembre 1981, n. 3821 (GU L 386, pag. 1) e, in secondo luogo, che la Commissione deve rettificare la loro situazione in modo che le loro retribuzioni, a decorrere quanto meno dal 1o gennaio 1982, risultino pari in tutti i loro elementi a quelle dei dipendenti di ruolo della stessa categoria.
punto 2
Dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615 (GU L 299, pag. 1) gli agenti assunti per occupare a titolo temporaneo un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti (in prosieguo: agenti di ricerca), che nel passato erano inquadrati come agenti locali o di stabilimento, sono stati inquadrati come agenti temporanei. Di conseguenza, da quella data essi sono stati sottoposti dallo stesso regime cui sono soggetti gli altri agenti temporanei, vale a dire quello del titolo II del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (in prosieguo: RAA).
punto 3
II 4o comma dell'art. 20 del RAA, aggiunto col regolamento n. 2615/76, contempla tuttavia per gli agenti di ricerca una tabella degli stipendi diversa da quella che vale per gli altri agenti temporanei, in quanto gli stipendi corrisposti agli agenti di ricerca delle categorie C e D sono inferiori di circa il 5 % a quelli degli altri agenti temporanei inquadrati nelle stesse categorie e gradi.
punto 4
In proposito è opportuno ricordare che, nel luglio 1983, la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta di regolamento per modificare il RAA, nella quale si prevedeva in particolare, mediante la soppressione del 4o comma dell'art. 20 nonché della relativa tabella degli stipendi, l'equiparazione degli stipendi degli agenti di ricerca delle categorie C e D a quelli degli altri agenti temporanei delle categorie corrispondenti. Nel motivare questa proposta, la Commissione, dopo aver rilevato che vi è attualmente una differenza del 5 % fra gli stipendi degli agenti di ricerca e quelli degli altri agenti temporanei, ammette che il principio di parità dovrebbe prevalere sugli elementi storici da cui è scaturita questa differenza e che non si può ragionevolmente conservare questa disparità di retribuzione, data la parità di lavoro e di mansioni. La procedura per trasformare in regolamento questa proposta è tuttora in corso.
punto 5
La struttura degli stipendi contemplata dal regolamento n. 2615/76 è stata conservata, senza notevoli differenze, dai regolamenti che annualmente hanno adeguato le retribuzioni a norma dell'art. 65, n. 1, dello statuto, ed in particolare dai summenzionati regolamenti nn. 371/82 e 372/82, relativi agli adeguamenti per gli anni 1980 e 1981. Il regolamento n. 3821/81, del parļ già ricordato, che ha istituito in via temporanea un prelievo eccezionale di crisi che colpiva, tra l'altro, le retribuzioni del personale delle Comunità, non ha neppur esso modificato questa situazione.
punto 6
I ricorrenti sono tutti agenti di ricerca e sono inquadrati nelle categorie C e D. Con reclami presentati alla Commissione a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto, essi hanno contestato i fogli di stipendio ricevuti a decorrere dal febbraio 1982, sostenendo che il fatto di riscuotere una retribuzione inferiore a quella dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti temporanei dello stesso grado addetti alle stesse mansioni rappresenta una discriminazione incompatibile col principio superiore di parità.
punto 7
Con lettera 20 dicembre 1982, la Commissione respingeva questi reclami.
punto 8
I ricorrenti hanno quindi proposto il presente ricorso con cui chiedono in sostanza che, dopo aver dichiarato, ai sensi degli artt. 184 del trattato CEE, 156 del trattato CEEA e 36, n. 3, del trattato CECA che vanno disapplicati nei loro confronti i regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81, la Corte condanni la Commissione a versare loro la differenza tra le retribuzioni ch'essi hanno effettivamente riscosso, quantomeno dal 1o gennaio 1982, e le retribuzioni che avrebbero dovuto percepire se non vi fosse stata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di ruolo e agli altri agenti temporanei che svolgono le stesse mansioni.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 9
La Commissione eccepisce in via preliminare l'irricevibilità del ricorso.
punto 10
Essa sostiene che la fonte della discriminazione di cui si dolgono i ricorrenti risiede nel regolamento n. 2615/76, non già, come sostengono i ricorrenti, nei regolamenti successivi, e in particolare nei regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81, in quanto detti regolamenti si sono limitati a confermare una situazione preesistente. Non avendo impugnato la prima decisione con la quale è stato applicato nei loro confronti il regolamento n. 2615/76, i ricorrenti non possono rimettere ora in questione una situazione che esiste da anni, contestando la legittimità dei regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81. La Commissione chiede quindi che il ricorso venga dichiarato tar. divo e quindi irricevibile.
punto 11
I ricorrenti non contestano che la discriminazione di cui trattasi sussistesse tin dal momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 2615/76. Essi ritengono tuttavia che l'applicazione nei loro confronti dei regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81 rappresenti un fatto nuovo che modifica in modo sostanziale la loro situazione, in quanto detti regolamenti aggravano ulteriormente la discriminazione dalla quale erano già colpiti.
punto 12
La Commissione contesta che l'applicazione ai ricorrenti dei regolamenti summenzionati possa considerarsi un fatto nuovo che consenta ai ricorrenti di esperire un ricorso il quale mira in sostanza ad abolire la differenza del 5/o esistente da tempo fra gli stipendi degli agenti di ricerca e quelli dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti temporanei. Essa sostiene inoltre che, anche nella denegata ipotesi che ciò costituisca fatto nuovo per quel che riguarda i ricorrenti, questi avrebbero dovuto presentare alla Commissione una domanda a termini dell'art. 90, n. 1, dello statuto e non proporle direttamente come invece hanno fatto, un reclamo a norma del n. 2 dello stesso articolo.
punto 13
Si deve ricordare che, come la Corte ha più volte affermato (ved. sentenza 16. 12. 1964, cause riunite 109/63 e 13/64, Muller/Commissione, Race, pag 1293; sentenza 12. 7. 1973, causa 28/72, Tontodonati/Commissione, Race pag. 779; sentenza 28. 6. 1981, causa 173/80, Blasig/Commissione, Racc. pag 1649) l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta, salvo che si verifichi un fatto nuovo di rilievo, a tornare su una decisione ormai definitiva.
punto 14
Nella fattispecie, la decisione che costituisce la prima applicazione nei confronti dei ricorrenti del regolamento n. 2615/76 è di vari anni anteriore alla presentazione dei loro reclami alla Commissione. Questa decisione non può più, quindi, venire impugnata.
punto 15
Per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo il quale l'applicazione nei loro confronti dei regolamenti nn. 371/82, 372/82 e 3821/81 rappresenterebbe un fatto nuovo di rilievo ai sensi della giurisprudenza della Corte, è opportuno sottolineare che i regolamenti nn. 371/82 e 372/82 si limitano, a norma dell'art. 65, n. 1, dello statuto, ad aumentare le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti di ruolo e degli altri agenti delle Comunità per gli anni 1980 e 1981 e che quindi non modificano affatto la situazione di cui si dolgono i ricorrenti.
punto 16
Quanto al regolamento n. 3821/81, esso istituisce in via temporanea e per un periodo che scadrà il 1o luglio 1991, un prelievo eccezionale che si applica, in deroga all'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260/68, l'importo netto delle retribuzioni, pensioni ed indennità di collocamento a riposo. La base del prelievo è costituita, per i dipendenti di ruolo ed agenti in attività di servizio, dallo stipendio. base relativo ai vari gradi e scatti, al netto dei contributi ai regimi previdenziali e pensionistici dell'imposta teoricamente dovuta, indipendentemente dal prelievo, da un dipendente dello stesso grado e scatto, senza persone a carico, nonché di un importo pari allo stipendio base relativo al grado D 4, 1o scatto.
punto 17
Ne consegue che la base del prelievo è molto esigua nel caso di uno stipendio modesto e ancora inferiore se il reddito diminuisce, sicché ci si trova, come la Commissione ha giustamente sostenuto, in presenza di un sistema degressivo, la cui incidenza nei confronti dei ricorrenti è molto limitata.
punto 18
Così stando le cose, si deve concludere che la situazione dei ricorrenti non è stata modificata in modo sostanziale dal regolamento n. 3821/81 e che quindi la sua applicazione non può venir considerata come fatto nuovo che i ricorrenti possano far valere.
punto 19
II ricorso dev'essere perciò dichiarato irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
A norma dell'art. 69, §2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione) dichiara e statuisce: 1o II ricorso è irricevibile. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mackenzie Stuart Koopmans Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 maggio 1984. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della prima sezione T. Koopmans

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze