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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1964, cause riunite C-109/63 e C-13/64

Decisione
decisa il 1964-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:1964:87

Epigrafe

Nelle cause riunite promosse dal Signor Charles Muller, dipendente della Commissione della Comunità Economica Europea, con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avvocato E. Arendt, rue Willy Goergen 6, ricorrente, contro la Comunità Economica Europea, e se del caso, la Commissione della stessa Comunità, rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Louis de la Fontaine, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. H. Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz 2, convenuta, cause aventi adoggetto : 1o l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione della C.E.E. alla richiesta del Muller di essere nominato ad un posto corrispondente ai gradi A 4/A 5, con effetto dal 1o gennaio 1962; della decisione con cui la stessa Commissione ha inquadrato il Muller al grado B 1, sesto scatto; della decisione 11 settembre 1963 con cui il sig. Van Gronsveld ha tolto al Muller la supplenza del capo della Divisione «Stipendi e spese di missione», sig. Blenkers ; della decisione della Commissione C.E.E. in data 29 luglio 1963 su cui sarebbe stata fondata la decisione ultima menzionata ; 2o il risarcimento dei danni subiti dal Muller; LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE composta dai Signori A. M. Donner, Presidente R. Lecourt (relatore) e R. Monaco, giudici, Avvocato generale : K. Roemer Cancelliere: A. Van Houtte ha pronunziato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Il 1o dicembre 1958 il sig. Charles Muller veniva assunto dalla Commissione della C.E.E. ed assegnato alla Divisione «Stipendi e missioni» in un posto cui in quel momento corrispondevano i gradi B 7/B 6. In occasione della sua entrata in servizio, il sig. Blenkers inviava alla Direzione del Personale una nota (che figura nel fascicolo personale del Muller) nella quale era detto fra l'altro : «Il sig. Muller, quando prenderà definitivamente la direzione della sezione “Missioni”, sarà al tempo stesso incaricato di rappresentare in via permanente il Capo divisione».
paragrafo 2
Il 12 dicembre 1962 il Muller veniva nominato in ruolo al grado B 1, sesto scatto, del nuovo Statuto; egli accusava ricevuta dell'atto di nomina senza formulare alcuna riserva.
paragrafo 3
L'11 marzo 1963 il Direttore Generale dell'Amministrazione, sig. Smulders, aggiungeva alle note caratteristiche del Muller la seguente frase : «Occupa con grande competenza un posto di categoria B nei servizi della Commissione — è idoneo ad esercitare funzioni di categoria superiore».
paragrafo 4
Con lettera del 28 agosto 1963 il Muller chiedeva di essere collocato, con effetto dal 1o gennaio 1962, nella carriera A 4/A 5 (amministratore principale) ; detta lettera contiene il seguente passo :
paragrafo 5
«Nel frattempo sono stato nominato in ruolo presso la C.E.E., in conformità all'articolo 102 dello Statuto, salva restando l'applicazione delle eventuali decisioni da adottarsi di comune accordo dai Consigli C.E.E. e C.E.E.A., per quanto riguarda l'armonizzazione delle carriere e dei criteri d'inquadramento nei vari gradi, (v. l'art. 102, n. 1 dello Statuto). Detta armonizzazione delle carriere e dei criteri d'inquadramento nei vari gradi, contemplata nell'articolo 5, n. 4 dello Statuto e da effettuarsi in base alla tabella della corrispondenza fra gradi e impieghi di cui all'Allegato I dello Statuto, ha costituito oggetto, il 28.6.62, di un parere unanime del Comitato provvisorio dello Statuto. Tale parere, approvato in via definitiva dalla Commissione il 29 luglio 1963, nella sua 238a riunione, prevede per i capi settore di una Divisione e per i vice capi Divisione l'impiego di amministratore principale (gradi A/4-A/5). Posto che, sin dalla mia entrata in servizio, mi sono state affidate in via permanente entrambe dette funzioni — come attestano i numerosi documenti contenuti sia nel mio fascicolo personale, sia negli archivi della Direzione Generale dell'Amministrazione e della Direzione del Personale, senza dimenticare le migliaia di documenti contabili da me evasi o trattati ed approvati dalle varie autorità amministrative competenti — chiedo di essere nominato amministratore principale (gradi A/4-A/5), con effetto retroattivo al 1o gennaio 1962, in applicazione delle norme dello Statuto ed altresì delle sopramenzionate disposizioni generali d'applicazione delle norme stesse. Benché tale nomina discenda ipso jure da dette disposizioni, mi permetto di rilevare — onde prevenire eventuali obiezioni basate sulla mancanza di posti disponibili ai gradi di cui trattasi — che, a partire dal 1o gennaio 1962, numerosi posti di grado A/4-A/5 sono stati dichiarati vacanti presso la Commissione, un certo numero dei quali presso la Direzione Generale dell'Amministrazione. Sotto questo aspetto, la mia nomina non dovrebbe quindi dar luogo a difficoltà».
paragrafo 6
Con lettera del 18 settembre 1963, il Presidente della Commissione rispondeva che la richiesta era stata presa in seria considerazione e che non appena possibile sarebbe stata comunicata la risposta definitiva.
paragrafo 7
Non avendo ricevuto ulteriori notizie, il 23 dicembre 1963 il Muller ha impugnato (ricorso 109/63) il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione.
paragrafo 8
D'altro lato, con nota dell' 11 settembre 1963, il sig. Van Gronsveld, Direttore Generale dell'Amministrazione ad interim, comunicava al Muller quanto segue : «In applicazione della decisione della Commissione in data 29 luglio 1963 (P. V. sp. 238) durante l'assenza del capo della Divisione “Stipendi e spese di missione”, sig. Blenkers, alla supplenza provvederà il capo della Divisione “Organizzazione”, sig. Zeilmaker».
paragrafo 9
In seguito a due richieste del Muller, il Van Gronsveld gli comunicava quanto segue : «…nella seduta del 29 luglio 1963, la Commissione ha deciso che, nelle divisioni o servizi in cui esiste un solo impiego di categoria A, alla supplenza del titolare di detto impiego provvede, a norma delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, il titolare di un impiego di categoria A di un'altra divisione o servizio».
paragrafo 10
Con lettera del 16 dicembre 1963, il Muller presentava reclamo contro la decisione 11 settembre 1963 del Van Gronsveld e, in quanto occorra, contro la decisione 29 luglio 1963 della Commissione.
paragrafo 11
Il 15 aprile 1964 il ricorrente ha impugnato (ricorso 13/64) il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione a detto reclamo.
paragrafo 12
Il 16 aprile 1964, il Presidente della Commissione ha risposto alla lettera di reclamo con una nota il cui passo essenziale è il seguente :
paragrafo 13
«Mi pregio comunicarle che la Commissione non è in grado di accogliere la Sua richiesta. Contro i provvedimenti che La escludono dalla supplenza del Suo superiore gerarchico, Ella non può far valere funzioni affidatele in via permanente. Il Suo impiego non implica fra le sue attribuzioni quella di sostituire, in caso d'impedimento, il capo della Divisione IX-A-4. La nota in cui Ella è chiamata “ständiger Stellvertreter des Abteilungsleiters” (sostituto in via permanente del capo Divisione) non emanava dall'autorità che ha il potere di nomina e non era quindi sufficiente ad attribuir Le tale qualità. Ne Ella può far valere contro ì criticati provvedimenti la Sua qualità di dipendente più anziano nella categoria e nel grado più elevati. A norma dell'articolo 26 del Regolamento interno, infatti, a tale dipendente spetta normalmente la supplenza del superiore gerarchico impedito, a condizione però che la Commissione non abbia diversamente disposto. I provvedimenti che Ella critica non sono che l'applicazione di una decisione regolarmente adottata dalla Commissione il 29 luglio 1963, in forza dei poteri attribuiti Le dall'articolo 26 del Regolamento interno. La Commissione non era d'altro lato tenuta a notificare né pubblicare detta decisione.»

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo della causa 109/63, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 2
«1o Dichiarare nullo, e come tale privo di giuridico effetto, il silenzio-rifiuto opposto alla sua richiesta in data 28 agosto 1963; 2o Dichiarare nulla, e come tale priva di giuridico effetto, la sua nomina nella parte in cui lo si colloca al grado B 1, sesto scatto; 3o Dichiarare che la Commissione è tenuta a collocare il ricorrente al grado A 5, scatto da determinarsi in base alle norme vigenti, con effetto dal 1o gennaio 1962; 4o Condannare la Commissione a versare al ricorrente, per stipendi arretrati, la somma di 1 franco, che il ricorrente si riserva di modificare in corso di causa; 5o Condannare la Commissione a versare al ricorrente, quale risarcimento del danno morale, la somma di 1 franco, che il ricorrente si riserva di modificare in corso di causa: 6o Porre le spese a carico della convenuta.»
paragrafo 3
Nella replica, il ricorrente ripete l'essenziale delle conclusioni già assunte, e le precisa chiedendo che la Corte voglia :
paragrafo 4
«3o e 4o Dichiarare che la Commissione è tenuta a reinquadrare il ricorrente al grado A 5, scatto da determinarsi in base alle norme vigenti, con effetto dal 1o gennaio 1962 o, quanto meno, dal 28 agosto 1963; con tutte le relative conseguenze, in ispecie per quanto riguarda gli stipendi arretrati ; In subordine, ordinare alla controparte di esibire i seguenti documenti : mandato di pagamento del 18 settembre 1959 in cui l'indennità di prima sistemazione è calcolata come per un dipendente di grado B 6, terzo scatto ; direttive impartite al ricorrente dal sig. Blenkers, per il caso di sua assenza, nel periodo 1959-1963; domanda di delega della firma, stesa su stencil (rif. 1X/2150/60-F) per il Direttore del Personale dal sig. Morizon il 13 maggio 1960 a proposito della gestione dei crediti di bilancio e approvata dal Direttore Generale dell'Amministrazione, in cui il ricorrente è designato quale “stellvertretender Abteilungsleiter” e in cui si dichiara pure, a pagina 2, che l'autorizzazione sub. 5 e 6 vale anche per la sostituzione per altre spese di competenza della divisione IX/A/IV; delega generale del 18 agosto 1961 per la Divisione “Stipendi e spese di missione” relativa alle spese fino a 50.000 franchi, “in Vertretung des abwesenden oder verhinderten Leiters der Abteilung” (in rappresentanza del Capo divisione assente o impedito) ; delega data il 3 maggio 1960 agli altri capi sezione, sigg. Brand. Brus e Schumacher, ed altresì al sig. Blenkers, Capo divisione, dalla quale risulta che le deleghe date al ricorrente lo ponevano immediatamente dopo il suo Capo divisione e prima dei restanti Cam sezione: rapporto sulla competenza, sulla condotta e sul rendimento, steso in occasione dell'integrazione del ricorrente; distribuzione delle mansioni presso l'Ufficio Spese di missione, stesa il 5 marzo 1959; relazione sull'attività della Sezione “Spese di missione”, in data 12 settembre 1959, inviata al sig. Blenkers, con particolare riguardo alla pagina 3 B-a, in cui sono indicati i nuovi compiti; risposta alla indagine sulla descrizione delle funzioni e dei compiti, del 7 gennaio 1961 (detta “indagine Ortoli”) : numero di riferimento IX/79/61-F; nota 20 giugno 1961 del sig. Blenkers al sig. Von Göler, dal titolo : “Ergänzende Angaben zum Arbeitsanfall in der Abt. IX/A/4”; nota 3 marzo 1962 del sig. Blenkers al sig. Von Göler, dal titolo : “Tätigkeitsbericht der Abteilung IX/A/4”; relazione stesa dal sig. Blenkers il 1o ottobre 1962, dal titolo: “Beschreibung der Tätigkeit und des Aufgabenbereichs der A — und B — Beamten der Abteilung IX/A/4”; descrizione dei compiti del personale della Sezione “Missioni”, del 28 novembre 1962, in cui sono indicati i compiti del ricorrente; proposta del sig. Blenkers, fatta dal Direttore del Personale in occasione della stesura del bilancio annuale e dei bilanci suppletivi, per gli anni 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, intesa alla creazione di un posto di grado A/5, ovvero alla trasformazione del posto di grado B in posto di grado A/6 o A/5, in quanto proprio del vice Capo divisione. In via ancor più subordinata, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli : 1) se sia vero che il sig. Smulders, Direttore Generale dell'Amministrazione, nel consigliare al ricorrente di firmare senza riserve l'atto di nomina, affermò che l'inquadramento sarebbe stato effettuato in seguito e che il ricorrente poteva quindi accettare la nomina senza riserve; 2) se sia vero che il sig. Von Göler, Direttore del Personale, dichiarò al ricorrente nel giugno 1961, in seguito alla riunione di Aquisgrana tra il Presidente Hallstein e i Direttori Generali dell'Amministrazione (23 e 24 giugno 1961), ch'egli occupava il primo posto nell'elenco dei dipendenti che avrebbero dovuto essere collocati nella categoria A e la cui situazione avrebbe dovuto essere regolarizzata in occasione dell'entrata in vigore dello Statuto.»
paragrafo 5
Nel controricorso, la convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 6
«— Dichiarare irricevibile il ricorso proposto dal sig. Muller. — Respingerlo in quanto infondato. — Porre le spese a carico del ricorrente in conformità alle normi vigenti».
paragrafo 7
Nella controreplica la convenuta ha precisato il primo punto delle conclusioni, chiedendo alla Corte di :
paragrafo 8
«— Dichiarare irricevibile il ricorso nella parte in cui è diretto contro l'inquadramento del Muller al grado B 1.»
paragrafo 9
Nella causa 13/64 il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 10
«1o Dichiarare nulla, e come tale priva di effetto, la decisione in data 11 settembre 1963 con cui il sig. Van Gronsveld ha tolto al ricorrente la supplenza del capo della Divisione “Stipendi e spese di missione”, sig. Blenkers. 2o Ove detto provvedimento debba ritenersi fondato su una decisione della Commissione in data 29 luglio 1963, dichiarare quest'ultima nulla e priva di effetto. 3o Dichiarare che la Commissione è tenuta a versare al ricorrente la somma di 1franco belga, quale risarcimento del danno morale. 4o Porre tutte le spese del giudizio a carico della convenuta.»
paragrafo 11
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 12
«— Dichiarare irricevibile il ricorso; respingerlo in quanto nfondato. — Provvedere sulle spese in conformità alle vigentil sposizioni.»

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › CAUSA 109/63

paragrafo 1
Il ricorrente, che aveva convenuto in causa la Comunità Economica Europea e, se del caso, la Commissione della stessa Comunità, nella fase orale ha rinunciato all'azione contro la prima.
paragrafo 2
Sul primo capo della domanda (annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla richiesta di inquadramento o reinquadramento in data 28 agosto 1963)
paragrafo 4
Sul secondo capo della domanda (annullamento dell'inquadramento al grado B 1)
paragrafo 5
Il ricorrente deduce a sostegno di questo capo gli stessi argomenti sopra esposti ed aggiunge che il principio della tutela della buona fede, da applicarsi in materia di termini e di decadenza (sentenza 18/63, Schmitz-Wollast) osta a che la Commissione opponga al ricorrente la scadenza del termine, posto che, se egli ignorava quali fossero i suoi diritti, di ciò è responsabile la stessa Commissione la quale ha proceduto con ritardo alla descrizione delle funzioni.
paragrafo 6
Avendo la Corte affermato che la nomina in ruolo può essere considerata separatamente dall'inquadramento, egli avrebbe pieno diritto di chiedere una modifica del secondo, anche dopo la nomina in ruolo. Il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla sua richiesta in tal senso costituirebbe il presupposto dell'attuale giudizio. L'accettazione della nomina in ruolo non implicherebbe comunque preclusione per l'avvenire.
paragrafo 7
La convenuta oppone che la domanda è stata proposta fuori termine, posto che il Muller ha avuto conoscenza dell'inquadramento il 18 dicembre 1962. L'inquadramento sarebbe comunque conforme all'articolo 102, il cui significato è stato precisato dalla Corte nella sentenza Maudet.
paragrafo 8
Sul terzo e sul quarto capo della domanda (dichiarare che la Commissione è tenuta a collocare il ricorrente al grado A 5, scatto da stabilirsi a norma delle disposizioni vigenti, con effetto dal 1o gennaio 1962 o, quanto meno, dal 28 agosto 1963)
paragrafo 9
Il ricorrente nega di pretendere che la Corte esorbiti dalla sua competenza ed afferma di esigere soltanto una pronuncia di principio.
paragrafo 10
La convenuta ribàtte che, nel presente giudizio, la Corte non potrebbe che annullare un provvedimento lasciando alla Commissione il compito di adottare le misure del caso, sotto la propria responsabilità e in ossequio alla decisione d'annullamento.
paragrafo 11
Sul quinto capo della domanda (risarcimento del danno morale, nella misura di un franco belga)
paragrafo 12
La convenuta assume che il ricorrente non ha indicato quale sia il fondamento giuridico della sua pretesa (articolo 38, § 1, del Regolamento di procedura).
paragrafo 13
Il ricorrente precisa che il danno di cui egli chiede il risarcimento deriva dal fatto che la Commissione non ha provveduto ad inquadrarlo nel modo prescritto dall'articolo 102 dello Statuto. Tale omissione gli avrebbe arrecato un danno morale di cui egli chiede il risarcimento nella misura di un franco belga, a meno che la Corte non consideri sufficiente riparazione per il ricorrente le proprie pronuncie sui restanti capi.
paragrafo 14
La convenuta ribatte che il ricorrente non ha fornito nemmeno un inizio di prova del fatto che l'ommissione della convenuta costituisca un illecito di cui è responsabile la Comunità. Il ricorrente sarebbe regolarmente inquadrato ad un grado corrispondente alle funzioni ch'egli esercita di fatto.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › CAUSA 109/63

paragrafo 1
1o Violazione dell'articolo 102, n. 1 dello Statuto Il ricorrente assume che, sia prima, sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto e, comunque, al momento della sua nomina in ruolo, egli aveva ottenuto implicitamente quanto meno il grado A 5, posto che egli esercitava funzioni corrispondenti ad un impiego A 4/A 5. Ad abundantian, il ricorrente invoca poi l'articolo 102, n. 1, ultima parte. La convenuta ribatte che il Muller non ha mai ottenuto implicitamente il grado A 5, posto che l'articolo 102 si riferisce unicamente alle decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina in occasione della procedura per il passaggio in ruolo; al ricorrente è stato attribuito il grado B 1, sesto scatto, il quale corrisponde a quello ch'egli aveva ottenuto prima dell'entrata in vigore dello Statuto. All'argomento tratto dall'articolo 102, n. 1, u.p., la convenuta oppone che l'inquadramento del Muller al grado B 1 potrebbe essere modificato soltanto in forza di una decisione, da adottarsi di comune accordo dai Consigli C.E.E. e C.E.E.A, in materia di armonizzazione delle carriere e dei criteri d'inquadramento. Una decisione siffatta non è stata però adottata.
paragrafo 2
2o Violazione dell'articolo 5 u.p. dell' Allegato I dello Statuto come pure della decisione, in data 29 luglio 1963, con cui sono state definite le funzioni e le attribuzioni Richiamandosi alla sentenza 19 marzo 1964 (cause riunite 20 e 21/63, Maudet) il ricorrente assume essere sufficiente ch'egli comprovi che le funzioni proprie del suo impiego, sia prima sia dopo l'entrata in vigore dello Statuto, corrispondono, in base all'Allegato I dello Statuto ed alla descrizione delle funzioni contemplata nell'articolo 5 u.p. dello Statuto (descrizione adottata il 29 luglio 1963), ad un posto di grado A 4 /A 5. Egli sarebbe in possesso non di uno soltanto dei requisiti contemplati nella descrizione delle funzioni, bensì di tre di essi o addirittura di tutti e quattro. La convenuta ribatte che le funzioni esercitate dal Muller in quanto capo della sezione «Spese di missione», sono quelle proprie di un assistente principale di grado B 1. Il fatto ch'egli sia stato chiamato «vice del Capo divisione», come pure la circostanza che il Capo divisione lo abbia designato suo supplente non sarebbero sufficienti ad attribuirgli il diritto al grado riservato al vice-Capo divisione. Quand'anche la qualifica data dal ricorrente alle sue funzioni fosse esatta, nell'organico della Divisione «Stipendi e missioni» non è ancora previsto alcun posto di grado A 5. Il ricorrente replica affermando che i posti di grado A 5 previsti nel bilancio sono largamente sufficienti. A partire dal 1o gennaio 1962, numerosissimi posti di grado A 5 si sarebbero d'altro lato resi vacanti. Secondo la giurisprudenza della Corte, il dipendente ha comunque diritto ad essere collocato al grado che gli compete. Il ricorrente aggiunge di non volere una promozione, ma di esigere di essere inquadrato in conformità all'articolo 102. La convenuta eccepisce infine che il passaggio da una categoria all'altra è ammesso soltanto in esito a un concorso.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › CAUSA 13/64 › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
1o Natura e oggetto delle decisioni impugnate (decisione Van Gronsveld dell' 11 settembre 1963 e decisione della Commissione in data 29 luglio 1963) Il ricorrente assume che lo stato giuridico del personale non è disciplinato unicamente dallo Statuto. La questione sarebbe: se l'articolo 26 del Regolamento interno della Commissione possa attribuire ai dipendenti dei diritti o dei vantaggi che possono essere loro ritolti soltanto con un'apposita procedura. Secondo la convenuta, per la loro natura e per il loro oggetto le decisioni di cui trattasi non possono essere impugnate con un ricorso ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto. Esse non sono state adottate in forza dello Statuto, bensì unicamente in forza dell'articolo 26 del Regolamento interno della Commissione, il quale riguarderebbe unicamente l'organizzazione dei servizi della Commissione stessa. Nessun dipendente avrebbe veste per impugnare le decisioni adottate a tale scopo, a meno che esse non siano palesemente intese a ledere determinati interessi di carriera.
paragrafo 2
2o Diritto ed interesse del ricorrente ad impugnare le decisioni di cui trattasi Secondo la convenuta, il ricorrente non ha diritto né interesse ad impugnare le decisioni che gli hanno tolto la supplenza del suo superiore gerarchico. L'articolo 26 del Regolamento interno della Commissione non attribuirebbe al dipendente il diritto di supplire il superiore gerarchico impedito: esso dà infatti facoltà alla Commissione di designare discrezionalmente il supplente. L'articolo 7, n. 2, dello Statuto, il quale contempla la possibilità che un dipendente occupi ad interim un posto di una carriera, della sua categoria o ruolo, superiore a quella cui appartiene, non attribuisce al dipendente un diritto, bensì gl'impone un obbligo. Quand'anche il ricorrente, in ragione delle sue attribuzioni permanenti, avesse dovuto supplire il suo superiore gerarchico, lo Statuto non gli attribuirebbe affatto il diritto d'impugnare una decisione avente come conseguenza indiretta la perdita di tale prerogativa, qualora detta decisione non abbia carattere odioso né sia una sanzione dissimulata, ma sia stata adottata nell'interesse del servizio. Il ricorrente avrebbe ragione di dolersi unicamente nel caso che gli fossero state affidate mansioni inferiori a quelle proprie del suo grado. L'articolo 7, n. 1 non osterebbe affatto a che, per esigenze di servizio da valutarsi discrezionalmente dall'autorità che ha il potere di nomina, le attribuzioni del dipendente siano accresciute, modificate o ridotte. La supplenza del superiore gerarchico impedito non potrebbe essere considerata come inerente alle funzioni proprie di alcun subordinato. Il ricorrente replica che la lite verte proprio sulla portata dell'eccezione contenuta nell'articolo 26 del Regolamento interno «salvo contraria decisione della Commissione». Per stabilire se la supplenza sia una prerogativa inerente al posto ovvero un semplice obbligo, si dovrebbe entrare nel merito (anche della causa 109/63) ed accertare se il ricorrente sia stato assunto in qualità di vice-Capo divisione e se le sue funzioni siano rimaste immutate fino all'adozione delle decisioni impugnate. In caso affermativo, egli sarebbe vice-Capo divisione e, in quanto inquadrato nella categoria A, soddisferebbe le condizioni poste dall'articolo 26 del Regolamento interno. Per quanto riguarda l'interesse a chiedere che gli sia applicato l'articolo 26 di detto Regolamento, il ricorrente aggiunge che, qualora il suo inquadramento al grado A 5 fosse possibile soltanto in esito a concorso o promozione, si dovrebbe tener conto delle funzioni da lui esercitate (conclusioni Roemer nella causa Raponi, 26/63; vedi pure la causa De Pascale, 97/63). Secondo la convenuta, anche volendo ammettere che il ricorrente avesse diritto al grado A 4 e che egli sia stato vice-Capo divisione, i suoi interessi legittimi non potrebbero prevalere sul potere, attribuito alla Commissione dall'articolo 26, di designare discrezionalmente, per ragioni di servizio, il dipendente incaricato di fare le veci del superiore gerarchico impedito.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › CAUSA 13/64 › Nel merito

paragrafo 1
Primo motivo : incompetenza (il sig. Van Gronsveld, Direttore Generale dell'Amministrazione ad interim, non aveva veste per adottare la decisione notificata al ricorrente l' 11 settembre 1963)
paragrafo 2
Il ricorrente espone che la convenuta non ha prodotto alcuna decisione adottata in forza del punto V, C, 3 del verbale della 238a riunione della Commissione (29 e 30 luglio 1963). L'articolo 27 del Regolamento interno stabilisce, è vero, che la Commissione può delegare i propri membri ed i propri dipendenti ad adottare, in tutto o in parte, i provvedimenti necessari onde preparare e dare esecuzione alle proprie delibere: la convenuta non ha però nemmeno prodotto la delibera con cui essa avrebbe demandato al Direttore Generale dell'Amministrazione (o al suo vice) la designazione dei dipendenti di cui alla delibera del 29 luglio 1963.
paragrafo 3
La convenuta oppone che il ricorrente (inquadrato nella categoria B) è stato escluso dalla supplenza del proprio Capo divisione non già in seguito a un provvedimento del sig. Van Gronsveld, bensì in forza della decisione adottata dalla Commissione nel corso della sua 238a riunione (29 luglio 1963). Con l'atto impugnato, in Van Gronsveld avrebbe semplicemente comunicato al ricorrente che, in applicazione di detta decisione, il sig. Zeilmaker era stato designato supplente del sig. Blenkers. Il Direttore Generale dell'Amministrazione era senza dubbio competente ad effettuare una siffatta comunicazione. La Commissione non avrebbe affatto avuto l'obbligo di derogare alla decisione del 29 luglio 1963 onde conservare al ricorrente la sua qualità di supplente, posto ch'egli non era di categoria A.
paragrafo 4
Secondo motivo : violazione di forme essenziali (articolo 162, n. 2, C.E.E.) e violazione dell'articolo 26 del Regolamento interno della Commissione
paragrafo 5
Il ricorrente, pur ammettendo che la decisione del 29 luglio 1963 ha carattere generale, assume ch'essa avrebbe dovuto essere adottata con le stesse forme prescritte per il Regolamento interno della Commissione, posto che essa deroga all'articolo 26 di detto Regolamento. Gli autori del Trattato avrebbero prescritto la pubblicazione di tale Regolamento proprio per impedire ch'esso potesse essere modificato con decisioni non pubblicate.
paragrafo 6
La convenuta ribatte che, pur avendo carattere generale, la decisione del 29 luglio 1963 non è deroga, ma una semplice applicazione dell'articolo 26 del Regolamento interno. Essa non lo modifica né lo completa e non doveva quindi essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
paragrafo 7
Terzo e quarto motivo : violazione di diritti acquisiti e sviamento di potere
paragrafo 8
Il ricorrente si richiama alla tesi svolta nella causa 109/63. La decisione impugnata violerebbe il suo diritto alla conservazione delle funzioni e attribuzioni già affidategli. Questa violazione lo danneggerebbe posto che, ai sensi degli articoli 102, e 5 u.p., dello Statuto, il suo inquadramento dipende dalle funzioni ch'egli esercita di fatto.
paragrafo 9
La convenuta ribatte che il ricorrente non e stato affatto assunto in qualità di sostituto permanente del Capo della Divisione«Stipendi e spese di missione»; i documenti cui egli si richiama onde provare di aver esercitato tali funzioni non provengono dall'autorità che ha il potere di nomina e non erano sufficienti ad attribuirgli detta qualità.
paragrafo 10
Il ricorrente replica che, prima dell'entrata in vigore dello Statuto, non vi era alcuna autorità investita del potere di nomina. Le più alte autorità della Commissione avrebbero avuto piena conoscenza del fatto ch'egli esercitava le funzioni di vice-Capo divisione ed avrebbero quindi acconsentito a che esse gli venissero conservate.
paragrafo 11
La convenuta oppone che il ricorrente è stato per un certo tempo il supplente del suo superiore gerarchico in caso di assenza di questi, unicamente in virtù di una situazione di fatto (cfr. la causa 109/63).
paragrafo 12
Il ricorrente assume che sono stati violati dei diritti da lui acquisiti. Benché si sia voluto dare uno stato giuridico ai dipendenti delle Comunità europee, i principi da applicarsi sarebbero cionondimeno gli stessi. Non significherebbe spingersi oltre i limiti di una ragionevole interpretazione della nozione di diritti quesiti il ritenere che il diritto al grado implica del pari il diritto alla conservazione dei vantaggi ad esso inerenti, in ispecie del diritto di supplire il superiore gerarchico.
paragrafo 13
La convenuta oppone che il ricorrente, quand'anche avesse supplito il suo superiore gerarchico in virtù delle sue attribuzioni permanenti, non avrebbe acquisito alcun diritto alla conservazione di detta supplenza. A partire dall'entrata in vigore dello Statuto la posizione dei dipendenti sarebbe retta unicamente da questo.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente. La causa non ha dato luogo ad istruttoria. Nell'udienza del 16 dicembre 1964 l'avvocato generale ha concluso per la reiezione dei ricorsi 109/63 e 13/64, ritenendo le domande in essi contenute in parte inammissibili e in parte infondate.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sull'identità della convenuta

paragrafo 1
La causa 109/63 è stata promossa contro la Comunità Economica Europea e, se del caso, la Commissione della C.E.E.
paragrafo 2
Nel corso della discussione orale, il ricorrente ha però rinunziato all'azione contro la Comunità in quanto tale. Le cause riunite 109/63 e 13/64 vanno quindi considerate come promosse contro la Commissione della Comunità Economica Europea.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di annullamento della decisione 12 giugno 1962, con cui la Commissione ha inquadrato il ricorrente al grado B 1, ■ sesto scatto

paragrafo 1
Il ricorrente chiede in primo luogo alla Corte di «dichiarare nulla, e come tale priva di giuridico effetto, la sua nomina, nella parte in cui lo si colloca al grado B 1, sesto scatto». La domanda è quindi diretta ad ottenere l'annullamento soltanto della parte della decisione della Commissione — adottata il 12 giugno 1962 e notificata il 18 dicembre 1962 — in cui, dopo aver nominato in ruolo il ricorrente, lo si è collocato al grado B 1, sesto scatto.
paragrafo 2
La Corte osserva che il ricorso gerarchico del Muller è stato proposto con lettera del 28 agosto 1963. Il conseguente ricorso giurisdizionale è stato introdotto il 23 dicembre 1963. A norma dell'articolo 91 dello Statuto del personale, il ricorso va proposto entro tre mesi dalla notifica della decisione all'interessato. Nella specie, il termine era quindi trascorso. Essendo così preclusa al ricorrente l'impugnazione della sopramenzionata decisione 12 giugno 1962, questa parte del ricorso è pertanto irricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda d'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla richiesta di reinquadramento e sulla domanda intesa a far dichiarare che la Commissione è tenuta a collocare il ricorrente a un determinato grado

paragrafo 1
Il ricorrente chiede inoltre alla Corte di «dichiarare che la Commissione è tenuta a reinquadrarlo… al grado A 5, scatto da determinarsi in base alle norme vigenti, con effetto dal 1o gennaio 1962 o, quanto meno, dal 28 agosto 1963…». D'altro lato, nella lettera 28 agosto 1963 egli aveva chiesto di «essere nominato amministratore principale (gradi A/4-A/5) con effetto retroattivo al 1o gennaio 1962». Non avendo la Commissione risposto a tale richiesta entro il termine di cui all'articolo 91 dello Statuto, si deve ritenere acquisito il silenzio-rifiuto.
paragrafo 2
La Corte rileva che, a meno che non fosse intervenuto un fatto nuovo di rilievo, la Commissione non era tenuta a riprendere in considerazione una decisione ormai non più impugnabile. Il ricorrente ravvisa un fatto nuovo di tal genere nella decisione 29 luglio 1963, con cui la Commissione ha adottato la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun impiego, decisione portata a conoscenza del personale col Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E. n. 54, del 2 ottobre 1963. A sostegno della sua domanda, il ricorrente si richiama alla descrizione delle funzioni dì amministratore principale, descrizione ch'egli ritiene corrispondente al suo impiego e come' tale atta a giustificare la modifica del suo inquadramento.
paragrafo 3
La pubblicazione di detta descrizione può in realtà essere considerata come un fatto nuovo di rilevanza tale da consentire al ricorrente di chiedere alla Commissione il reinquadramento in conformità alle nuove disposizioni. Sono quindi ricevibili la domanda diretta ad ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla richiesta del 28 agosto 1963 e la dichiarazione che la Commissione è tenuta a reinquadrare il ricorrente.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il merito di dette domande, il ricorrente assume di possedere la qualità sia di vice-Capo divisione, sia di capo di un settore di attività di una Divisione, sia di dipendente incaricato di mansioni di concetto, sia di capo di un servizio specializzato, tutte contemplate nella sopramenzionata descrizione delle funzioni e delle attribuzioni. Rifiutandosi di attribuirgli il grado corrispondente ad una di tali qualità, la Commissione avrebbe violato l'articolo 5 u.p., l'Allegato I dello Statuto e la decisione 29 luglio 1963.
paragrafo 5
La Corte osserva che, in primo luogo, l'autorità che ha il potere di nomina non ha affidato al ricorrente le funzioni di vice-Capo divisione, né risulta dagli atti di causa ch'egli abbia, in modo permanente, coadiuvato, assistito o sostituito il capo di una Divisione.
paragrafo 6
Non vi è motivo di ritenere che il ricorrente abbia avuto la qualità di capo di un settore di attività di una Divisione ovvero gli siano state affidate mansioni di concetto. Dall'esame dei compiti in effetto espletati, esame rilevante per stabilire quali funzioni gli siano state affidate, non emerge che il Muller sia stato incaricato di un'unità amministrativa avente, per la natura della sua attività, carattere di «settore» ai sensi della descrizione degli impieghi. Nel rapporto d'integrazione egli è designato «assistente principale» per le questioni relative alle spese di missione; la sua attività consisteva nello stendere i conti delle spese di missione i quali, per quanto complessi possano essere, non implicano iniziative né responsabilità specifiche o del genere proprio delle mansioni di concetto.
paragrafo 7
Il ricorrente non è capo di un servizio specializzato, posto che il settore d'attività cui egli è addetto espleta compiti puramente amministrativi, non già tecnici.
paragrafo 8
Il ricorrente, infine, ha ottenuto che fosse prodotto un documento in cui la Commissione, onde motivare una richiesta (indirizzata al Consiglio di Ministri) di crediti di bilancio per il 1964, ha manifestato l'intenzione di considerare le funzioni del ricorrente come proprie della categoria A.
paragrafo 9
La Corte rileva che detto documento, in quanto atto interno e destinato ad indurre le autorità finanziarie a migliorare l'organizzazione di un determinato servizio, non è di per sé sufficiente ad attribuire al ricorrente il diritto all'impiego cui egli aspira.
paragrafo 10
Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che la Commissione, opponendo un silenzio-rifiuto alla richiesta di reinquadramento del ricorrente, non ha violato alcuna norma di legge né era tenuta a collocare il Muller al grado A 5.
paragrafo 11
Le due domande in esame sono quindi infondate.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di pagamento degli stipendi arretrati e di risarcimento dei danni

paragrafo 1
Il ricorrente chiede il pagamento degli stipendi arretrati e il risarcimento dei danni.
paragrafo 2
Essendo le sue domande principali irricevibili o infondate, pure questa domanda va respinta.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di annullamento della decisione con cui il sig. Van Gronsveld ha tolto al ricorrente la supplenza del capo della Divisione «Stipendi e missioni»

paragrafo 1
Con nota dell'11 settembre 1963 il sig. Van Grosveld, Direttore Generale dell'Amministrazione ad interim, comunicava al ricorrente quanto segue :
paragrafo 2
«In applicazione della decisione della Commissione in data 29 luglio 1963 (P.V. sp. 238), durante l'assenza del capo della Divisione “Stipendi e spese di missione”, sig. Blenkers, alla supplenza provvederà il capo della Divisione “Organizzazione” sig. Zeilmaker ».
paragrafo 3
Il ricorrente chiede l'annullamento di detta nota, considerandola come una decisione.
paragrafo 4
La Corte osserva che la comunicazione di cui trattasi non è che l'applicazione al Muller della decisione della Commissione e che non essendo stato dedotto contro la comunicazione stessa — considerata separatamente dalla decisione ch'essa si limita ad applicare — alcun motivo fondato, questa domanda va disattesa.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione in data 29 luglio 1963

paragrafo 1
Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 29 luglio 1963 con cui la Commissione ha stabilito che, nelle Divisioni o Servizi in cui è previsto un solo impiego di categoria A, alla supplenza del titolare di tale impiego provvederà, a norma delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, il titolare di un impiego di categoria A di un'altra divisione o servizio.
paragrafo 2
La corte rileva che la decisione impugnata è un provvedimento generale d'organizzazione dei servizi di cui è esclusivamente responsabile la Commissione. Provvedimenti del genere non possono ledere i dipendenti ai sensi dell'articolo 91 e non sono quindi impugnabili.
paragrafo 3
La domanda è perciò irricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di risarcimento dei danni nella misura di un franco belga

paragrafo 1
La domanda di risarcimento dei danni nella misura di un franco belga è di conseguenza anch'essa irricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese

paragrafo 1
Essendo rimasto soccombente in tutte le sue domande, il ricorrente deve sopportare le spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi Visti gli atti di causa, Sentita la relazione del giudice relatore, Sentite le deduzioni orali delle parti, Sentite le conclusioni dell'avvocato generale, Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, Visto lo Statuto del Personale della Comunità Economica Europea ed in ispecie gli articoli 5, 91, 102 e il suo Allegato I. Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed in ispecie l'articolo 69. LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1o I ricorsi riuniti 109-63 e 13-64 sono in parte irricevibili e per la restante parte infondati; 2o Il ricorrente sopporterà le spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 16 dicembre 1964 A. M. Donner R. Lecourt R. Monaco Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 16 dicembre 1964. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Seconda A. M. Donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze