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Sez. 2 - , Sentenza n. 16623 del 20/06/2019 (Rv. 654340 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO | Azione di riduzione - Legittimazione del creditore del legittimario pretermesso - Condizioni - Soggetti passivi - Individuazione - Litisconsorzio necessario.
Stato
decisa il 2019-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654340-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO

È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)