Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 11/12/1974 (Rv. 372885 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PERSONALE - SURROGATORIA - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - TRA IL CREDITORE, IL DEBITORE ED IL TERZO - CONFIGURABILITA AUTOMATICA.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PERSONALE - SURROGATORIA - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - TRA IL CREDITORE, IL DEBITORE ED IL TERZO - CONFIGURABILITA AUTOMATICA.*
In tema di Azione surrogatoria, poiche il creditore deve, a norma dell'art 2900, secondo comma, cod civ, citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volonta di legge e sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilita della causa a cui devono partecipare, sicche risulta superflua ogni altra indagine sulla necessita di tale partecipazione ai fini dell'integrita del contraddittorio e, quindi, della validita del processo e della sentenza in esso pronunziata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)