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Sez. 3, Sentenza n. 4213 del 11/12/1974 (Rv. 372885 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PERSONALE - SURROGATORIA - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - TRA IL CREDITORE, IL DEBITORE ED IL TERZO - CONFIGURABILITA AUTOMATICA.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372885-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PERSONALE - SURROGATORIA - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - TRA IL CREDITORE, IL DEBITORE ED IL TERZO - CONFIGURABILITA AUTOMATICA.*

In tema di Azione surrogatoria, poiche il creditore deve, a norma dell'art 2900, secondo comma, cod civ, citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, tale espressa volonta di legge e sufficiente a determinare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti e l'inscindibilita della causa a cui devono partecipare, sicche risulta superflua ogni altra indagine sulla necessita di tale partecipazione ai fini dell'integrita del contraddittorio e, quindi, della validita del processo e della sentenza in esso pronunziata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)