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Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 27/07/1984 (Rv. 436355 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - GIUDIZIO AVENTE PER OGGETTO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA, PER AVERE DEPOSITATO TARDIVAMENTE IL RICORSO AVVERSO IL LICENZIAMENTO DEL PROPRIO PATROCINATO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
Stato
decisa il 1984-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436355-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - GIUDIZIO AVENTE PER OGGETTO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA, PER AVERE DEPOSITATO TARDIVAMENTE IL RICORSO AVVERSO IL LICENZIAMENTO DEL PROPRIO PATROCINATO - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*

Nel giudizio che ha per oggetto la responsabilità civile del professionista, per avere depositato tardivamente il ricorso avverso il licenziamento del proprio patrocinato, devono essere dedotte e provate, come fatti costitutivi della domanda, dalla parte che chiede il risarcimento del danno, insieme con l'esistenza del nesso di causalità, tutte le circostanze relative alla illegittimità del licenziamento e non soltanto la avvenuta dichiarazione d'improcedibilità del ricorso in accoglimento dell'eccezione del datore di lavoro. (V 3848/68, mass n 337294).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2236, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)