Sez. 3, Sentenza n. 3848 del 29/11/1968 (Rv. 337294 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE- OBBLIGAZIONE DEL DIFENSORE NEI CONFRONTI DELL'ASSISTITO - NATURA - DOMANDA DEL CLIENTE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE GIUDIZIARIA OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CLIENTE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - AMBITO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE- OBBLIGAZIONE DEL DIFENSORE NEI CONFRONTI DELL'ASSISTITO - NATURA - DOMANDA DEL CLIENTE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE GIUDIZIARIA OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL CLIENTE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - AMBITO.*
L'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente non e una obbligazione di risultato, mancando il quale il cliente ha di per cio stesso, diritto al risarcimento del danno, ma un'obbligazione di mezzi (o di comportamento) avente ad oggetto soltanto la prestazione dell'attivita professionale. Pertanto, il cliente, che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti a seguito dell'inizio di un'Azione giudiziaria dopo la scadenza del termine di prescrizione e commisurati al valore del diritto che sarebbe stato riconosciuto nel caso di accoglimento della domanda, deve provare che quest'ultima sarebbe stata con certezza accolta se tempestivamente proposta e che, quindi, il rigetto di essa sia dipeso, con rapporto di causa ad effetto, dall'irregolarita della prestazione dell'attivita professionale. Da tanto consegue che il giudice di merito, una volta accertato che la tardiva proposizione della domanda sia dipesa dalla colpa del difensore, e tenuto ad esaminare, ai fini della condanna del medesimo al risarcimento dei danni, se la domanda avrebbe dovuto essere accolta, ove proposta nel termine. (V. 375-65 961-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)