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Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 08/06/1968 (Rv. 333642 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL PRESUNTO GENITORE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333642-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL PRESUNTO GENITORE - ESTREMI.*

Per la dichiarazione giudiziale di paternita, ai sensi dell'art.269 n. 2 cod. civ., non occorre che nella dichiarazione scritta da colui al quale si attribuisce la paternita naturale risulti attribuita espressamente al neonato la qualifica di figlio, essendo sufficiente che risulti univocamente il convincimento del dichiarante circa la esistenza del rapporto di paternita naturale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)