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Sez. 1, Sentenza n. 3060 del 19/09/1975 (Rv. 377154 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - CONTENUTO - FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377154-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - PER NON EQUIVOCA DICHIARAZIONE SCRITTA - CONTENUTO - FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita ai sensi dello art 269, n 2, cod civ, nella dichiarazione scritta, proveniente da colui al quale si attribuisce la paternita naturale (dichiarazione che, pur dovendo essere univoca ed autosufficiente, puo essere assoggettata ad interpretazione da parte del giudice), non occorre che sia attribuita espressamente al neonato (o al nascituro, potendo la dichiarazione essere validamente compiuta anche nel periodo anteriore alla nascita) la qualifica di figlio, ne che siano adottate formule sacramentali, essendo sufficiente che risulti univocamente la consapevolezza e la convinzione del dichiarante circa l'esistenza del rapporto di paternita naturale. (V 2837/71, mass n 354049; 2063/71, mass 352735; (V 2081/68, mass n 334212; 1754/68, mass n 333642; 1505/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)