Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 21/10/1972 (Rv. 360974 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI NON ATTINENTI ALLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - RITO PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI NON ATTINENTI ALLA COMPETENZA - INAMMISSIBILITA - RITO PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
In Sede di regolamento di Competenza non possono essere proposte questioni, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, che non attengano in modo diretto e necessario alla Competenza, tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla Competenza, quanto se ad essa conseguenziali. La mancata osservanza da parte del giudice di primo grado del rito stabilito per le controversie individuali di lavoro involge una questione che non attiene alla Competenza e non e, pertanto, deducibile con il rimedio del regolamento di Competenza. (V sulla prima parte della massima, 607'67, mass n 326596; 262'65). (V sulla seconda parte, 313'71, mass n 349819; (V 678'68, mass n 331858).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)