diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 678 del 04/03/1968 (Rv. 331858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- IN GENERE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - RITO SPECIALE - INOSSERVANZA - TRASFORMAZIONE DEL RITO - TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE - NECESSITA - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PM NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- IN GENERE - DISTINZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - RITO SPECIALE - INOSSERVANZA - TRASFORMAZIONE DEL RITO - TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELLA PARTE - NECESSITA - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL PM NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di Competenza, ma di semplice diversita di rito, in quanto le controversie individuali di lavoro previste dall'art.429 cod.proc.civ. sono attribuite, anche in grado di appello, alla Competenza del giudice ordinario. L'osservanza dello speciale modus procedendi non costituisce, inoltre, una Forma essenziale per la validita del giudizio, nel senso che la unica conseguenza prevista e quella del passaggio dall'uno all'altro rito, giusta il rinvio dell'art. 451 455 e 446. Ai fini di tale passaggio e necessaria una tempestiva impugnativa della parte e tale non puo ritenersi una tardiva deduzione formulata per la prima volta nella discussione orale di appello. Da tanto deriva che l'irritualita del procedimento non e rilevabile di ufficio e che, ove il giudice di appello abbia deciso con il rito ordinario, non e ammissibile una denuncia in Cassazione, con l'ulteriore conseguenza che anche la mancata partecipazione del pubblico ministero, che costituisce il corollario dell'adozione del rito speciale in fase di appello, non e rilevabile di ufficio e non costituisce motivo di impugnazione. (Cfr. 320381, 383-64). Conforme alla sentenza n. 1201-67, massima n. 327671.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 446, Cod. Proc. Civ. art. 451, Cod. Proc. Civ. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)