Sez. 3, Sentenza n. 10748 del 23/07/2002 (Rv. 556109 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruttoria "ex" art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Rinunzia alla sentenza - Accettazione della rinunzia - Necessità - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, il potere di rinunziare alla pronunzia della sentenza, provocando la conversione dell'ordinanza in provvedimento impugnabile, compete alla sola parte intimata, senza alcuna interferenza della parte richiedente. Pertanto non è richiesta l'accettazione della rinunzia, la quale ultima produce il suo effetto tipico indipendentemente dall'atteggiamento della parte che aveva richiesto l'ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)