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Sez. 3, Sentenza n. 2079 del 13/02/2002 (Rv. 552248 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Azione diretta ex art. 18 legge 1990/1969 - Cumulo di domande - Art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Applicabilità - Rinuncia alla sentenza di una sola parte - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552248-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

La disciplina dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. è applicabile nei processi in cui la domanda di condanna sia proposta nei confronti di più parti e quindi anche nei processi in cui è esercitata l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, anche qualora la domanda sia proposta, oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, anche nei confronti del conducente; in tale ipotesi, a seguito di rinunzia alla sentenza di alcuni soltanto dei destinatari dell'ordine di pagamento determina, l'ordinanza acquista efficacia di sentenza ed è impugnabile con l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)