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Sez. L, Sentenza n. 3384 del 18/03/1992 (Rv. 476343 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale | Tempestività - Condizioni - Memoria di Costituzione - Identificazioni - Criteri - Proposizioni del gravame in una memoria presentata ad integrazione della prima ancorché nel rispetto dei termini - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476343-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale

Per la tempestiva proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., è necessario che l' appellato si sia costituito almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, depositando la memoria contenente il gravame incidentale, da notificare entro lo stesso termine alla controparte; a tal fine per memoria di costituzione si deve intendere quella depositata all'atto della costituzione, e non già una successiva memoria presentata ad integrazione della prima, ancorché nel rispetto del predetto termine di notificazione e di deposito, atteso che la mancata proposizione del gravame nella prima memoria ha determinato irrimediabilmente la decadenza della parte dall'impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)