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Sez. L, Sentenza n. 5629 del 24/06/1997 (Rv. 505414 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Deposito di memorie aggiuntive nei termini di cui all'art. 416 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Eccezioni e deduzioni probatorie ivi contenute - Tempestività - Eccezione di incompetenza territoriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505414-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel rito del lavoro il convenuto, in omaggio al principio di concentrazione, deve proporre tutte le eccezioni e indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel termine previsto per la sua costituzione; non è necessario, tuttavia, che ciò avvenga materialmente in un unico atto difensivo, essendo invece possibile il deposito di memorie integrative della comparsa di costituzione onde devono ritenersi tempestive le eccezioni e le deduzioni di prova contenute in scritti successivi e separati dalla suddetta memoria, purché depositati nel termine di cui all'art. 416 cod. proc. civ., tranne nell'ipotesi di formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale, che, dovendo essere proposta nel primo scritto difensivo, va necessariamente esplicitata nella memoria di costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)