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Sez. 3, Sentenza n. 2808 del 24/07/1969 (Rv. 342596 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI FONDARE IL PROPRIO CONVINCIMENTO SOLO SULLE NOZIONI DI FATTO DI COMUNE ESPERIENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342596-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI FONDARE IL PROPRIO CONVINCIMENTO SOLO SULLE NOZIONI DI FATTO DI COMUNE ESPERIENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'Esercizio del potere, conferito al giudice di merito dall'art.115 secondo comma, cod. proc.civ., di porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, importa un apprezzamento che se adeguatamente motivato, non puo essere oggetto di censura in Sede di legittimita. (Conf. 2049-67, massima n. 329133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)