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Sez. 2, Sentenza n. 2049 del 01/08/1967 (Rv. 329133 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329133-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'Esercizio del potere, conferito al giudice di merito dall'art. 115, secondo comma, cod.proc.civ., di porre a fondamento della decisione, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, importa un apprezzamento che, se adeguatamente motivato, non puo essere oggetto di censura in Sede di legittimita. (Cfr. 366-66, massima n.320711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)