Sez. L, Sentenza n. 1657 del 10/02/1993 (Rv. 480827 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie | Divieto di licenziamento durante lo stato di malattia e comunque durante il periodo del cosiddetto comporto - Violazione - Nullità del recesso - Esclusione - Temporanea inefficacia del medesimo - Configurabilità - Scadenza del periodo di comporto nel giorno precedente il sabato non lavorativo - Superamento del comporto - Sussistenza - Condizione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie
L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore fino a quando non ne sia cessato lo stato di malattia, o sia comunque decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, secondo comma, cod. civ.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro (ancorché fondata sul superamento del periodo predetto), ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa, tenendo al riguardo presente che il periodo di comporto, il cui ultimo giorno cada in quello precedente il sabato non lavorativo, può ritenersi superato (non il sabato o la domenica ma) solo con l'assenza del lavoratore nel primo giorno lavorativo successivo (lunedì).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)