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Sez. 5 - , Sentenza n. 22647 del 11/09/2019 (Rv. 655069 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Certificati di origine ritenuti “ab origine” veritieri - Controlli "a posteriori" - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655069-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, il certificato di origine della merce, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'Autorità doganale di uno Stato membro, non preclude l'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermarne la veridicità, in quanto, alla luce del sesto considerando del codice doganale comunitario di cui al reg. CEE n. 2913 del 1992 (come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, in causa C-138/10), suddetta autorità, al momento dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni in dogana, non si pronuncia sulle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità, spettando all'importatore di dare prova anche della sua buona fede. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità, a fini esimenti, dell'errore attivo dell'autorità doganale malese che aveva rilasciato il certificato di origine di merce risultata in realtà cinese).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)