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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3739 del 08/02/2019 (Rv. 652505 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Controlli "a posteriori" - Merce con certificazione EUR 1 - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652505-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, il certificato di origine preferenziale della merce EUR 1, pur se ritenuto inizialmente veritiero dall'autorità doganale, non osta all'esercizio di controlli "a posteriori" finalizzati a confermare l'origine della merce ivi indicata, posto che al momento dell'accettazione iniziale della dichiarazione in dogana la predetta autorità non si pronuncia sull'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, delle quali quest'ultimo si assume la responsabilità.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)