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Sez. L, Sentenza n. 297 del 12/01/1995 (Rv. 489645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di pensioni - Divieto di integrazioni plurime - Cristallizzazione dell'ammontare conseguito al 30 settembre 1983 per la seconda o ulteriore pensione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In ipotesi di cumulo di pensioni, già tutte integrate o integrabili al trattamento minimo secondo il regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. n.463 del 1983, convertito in legge n.638 dello stesso anno, la successiva operatività del divieto di integrazioni plurime, posto dalla prima parte del terzo comma di tale norma, implica - ai sensi dei commi quinto, sesto e settimo della stessa norma, come autenticamente interpretati dall'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n.537 del 1993, nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 - che la seconda (o ulteriore) pensione (considerata tale rispetto all'unica integrabile a norma del terzo comma del D.L. n.463 del 1983) continua ad essere fruita nell'ammontare conseguito alla data del 30 settembre 1983 (per effetto di operatività, fino ad allora, del meccanismo di integrazione al trattamento minimo e salvo progressivo riassorbimento delle quote a tale meccanismo imputabili negli aumenti degli importi-base derivanti da perequazione automatica), sempre che il titolare non percepisse alla medesima data un reddito superiore al limite indicato dall'art. 6, primo comma, del D.L. n.463 del 1983, perdendosi, invece, nell'opposta ipotesi, il godimento delle indicate quote integrative e riconducendosi l'ammontare della seconda (o ulteriore) pensione al suo importo a calcolo, ancorché in tal modo si determini una riduzione del trattamento complessivamente raggiunto dall'assicurato al momento dell'entrata in vigore della disposizione impeditiva delle integrazioni plurime.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)