Sez. U, Sentenza n. 1732 del 07/02/2002 (Rv. 552126 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Consiglio nazionale forense - Decisioni - Ricorso per cassazione - Principio della consumazione del diritto di impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Censure introdotte con atti successivi al ricorso - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Il principio della "consumazione" del diritto d'impugnazione trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il quale è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 37 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)