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Sez. 6, Sentenza n. 22896 del 16/05/2012 Cc. (dep. 11/06/2012) Rv. 252879 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Ordinanza del G.i.p. di revoca della misura cautelare - Mancata richiesta del parere del pubblico ministero - Impugnazione - Mero rilievo della violazione di legge - Sufficienza - Esclusione - Contenuto dell'impugnazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2012-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252879-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il P.M. che intende impugnare con appello cautelare l'ordinanza con cui il G.i.p. abbia revocato una misura custodiale senza richiedere il suo parere non può limitarsi ad invocare la formale violazione di legge ma deve indicare, a pena di inammissibilità, anche le ragioni che rendono rilevante l'omissione del suo parere rispetto alla salvaguardia del provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)