Sez. 1, Sentenza n. 2754 del 22/03/1994 (Rv. 485856 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere | Vendita di un immobile - Sospensione - Cauzione depositata per l'offerta di acquisto - Ritiro a seguito di ordine di restituzione - acquiescenza dell'aggiudicatario al provvedimento di sospensione - Configurabilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il giudice delegato, nel disporre la sospensione della vendita di un immobile (art. 108, terzo comma, legge fall.), ordini la restituzione della somma depositata quale cauzione per l'offerta di acquisto, il ritiro di tale somma non costituisce manifestazione univoca della volontà dell'aggiudicatario di prestare acquiescenza al provvedimento di sospensione a lui sfavorevole, integrando unicamente l'adempimento dell'obbligo di ottemperare alla disposizione impartita dal giudice alla cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)