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Sez. 1, Sentenza n. 7453 del 07/07/1993 (Rv. 483034 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità | Giudice delegato - Vendita - Sospensione - Potere - Esercizio - Limite temporale.
Stato
decisa il 1993-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483034-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità

In tema di vendita di immobili acquisiti al fallimento, la facoltà che l'art. 108, terzo comma, legge Fallimentare attribuisce al giudice delegato di sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitata anche dopo l'aggiudicazione e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. (al quale, per la vendita senza incanto, rinvia l'art. 574) ed ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)