Sez. 1, Sentenza n. 8426 del 05/04/2013 (Rv. 628820 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - POTERI - AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI ED I CONTROLLORI DELL'IMPRESA | Azione ex art. 2394 cod. civ. - Prescrizione - Decorrenza da momento anteriore alla dichiarazione di insolvenza - Ammissibilità - Onere della prova.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - OPERAZIONI, POTERI E RESPONSABILITÀ - POTERI - AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI ED I CONTROLLORI DELL'IMPRESA
Il commissario liquidatore che, in rappresentanza del ceto creditorio, agisca ex art. 2394 cod. civ. esercita un'azione che, non nascendo dalla messa in liquidazione coatta amministrativa, è soggetta allo stesso termine di prescrizione quinquennale entro cui avrebbero potuto esperirla i creditori, la cui decorrenza anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvente è ammissibile ove preesistano elementi oggettivi - la cui allegazione e prova incombe sulla parte che eccepisca la prescrizione - che siano conoscibili dal ceto creditorio e dai quali emerga il "deficit" patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)