Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008 (Rv. 605173 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI | Liquidazione coatta amministrativa - Azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci - Presupposto - Insufficienza del patrimonio sociale - Significato - Termine prescrizionale - Decorrenza iniziale - Coincidenza con l'assoggettamento alla procedura concorsuale - Sussistenza - Esclusione - Oggettiva conoscibilità per i creditori della manifestazione dell'insufficienza patrimoniale - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI
In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale (dal momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei crediti sociali) può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento o all'assoggettamento dell'impresa alla liquidazione coatta amministrativa e può non coincidere con la dichiarazione dello stato di insolvenza, ma presuppone che detta insufficienza - intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società - sia oggettivamente conoscibile dai creditori. Ai fini dell'individuazione del momento di esteriorizzazione dell'insufficienza patrimoniale antecedente al fallimento o alla messa in liquidazione coatta amministrativa, è senz'altro idoneo il bilancio di esercizio, tenuto conto della sua opponibilità "erga omnes" e della sua leggibilità anche per operatori non particolarmente qualificati. (La S.C. ha fatto applicazione del suddetto principio di diritto in una fattispecie nella quale l'azione era stata proposta dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa più di cinque anni dopo l'approvazione del bilancio che aveva evidenziato una notevole eccedenza del passivo e perdite pari al doppio del capitale sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)