Sez. L, Sentenza n. 7139 del 29/08/1987 (Rv. 455287 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, cod. civ., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. (Conf 542/84, mass n 432773).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)