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Sez. 1, Sentenza n. 542 del 23/01/1984 (Rv. 432773 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432773-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma quarto, cod. civ., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Il relativo accertamento costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, ed insindacabile in Sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V 6849/82, mass n 424494; (V 528/82, mass n 418239; (V 6728/81, mass n 417611; (V 3886/80, mass n 407763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)