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Sez. 2, Sentenza n. 5580 del 19/12/1980 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149234 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESCLUSIONE O CONCESSIONE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ESAMINATI PER LA VALUTAZIONE DEL FATTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1980-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149234-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - ESCLUSIONE O CONCESSIONE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI ESAMINATI PER LA VALUTAZIONE DEL FATTO - LEGITTIMITÀ.*

Il principio per cui non possono essere utilizzati due volte gli stessi elementi per la Determinazione della pena in misura mite e per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, se può valere per il giudizio su circostanze specifiche non altrettanto può valere per la valutazione complessiva del fatto, onde non è vietato al giudice tener conto degli elementi già considerati per concedere o escludere le circostanze attenuanti generiche. (Conf. Mass. N. 145099; (Conf. Mass. N. 144930; (Conf. Mass. N. 144781; (Conf. Mass. N. 136817; (Conf. Mass. N. 125555).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)