Sez. 2, Sentenza n. 15381 del 01/12/2000 (Rv. 542365 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - IN GENERE | Spoglio e manutenzione - "Animus spoliandi" e "animus turbandi" - Dolo o colpa - Onere probatorio dell'attore - Oggetto - Consapevolezza della violazione dell'altrui diritto - Esclusione.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - IN GENERE
Ai fini dell'esistenza dello spoglio o della turbativa del possesso non è necessaria la prova dell'"animus spoliandi o turbandi" in quanto gli artt. 1168 e 1170 cod. civ. prescindono del tutto dal riferimento psicologico, sicché va escluso che dalla natura di atto illecito della molestia o dello spoglio derivi che il possessore debba altresì provare la consapevolezza dell'autore dell'aggressione di aver violata la norma posta a tutela del pieno e libero esercizio del possesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)