Sez. U, Sentenza n. 9871 del 22/11/1994 (Rv. 488758 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE | Dolo o colpa - Onere probatorio dell'attore - Oggetto - Consapevolezza della violazione dell'altrui diritto - Esclusione - Accertamento dell'elemento soggettivo - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE
Al fine della configurabilità della molestia possessoria - la quale al pari dello spoglio, costituisce un atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno - con l'atto materiale deve coesistere, anche in caso di molestia provocata da inosservanza delle distanze legali, il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione (art.2697 cod. civ.), mentre rappresenta apprezzamento di fatto - riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e sufficiente - l'accertamento dell'esistenza dell'indicato elemento soggettivo; senza che il possessore debba provare anche la consapevolezza dell'autore della lesione di aver violato l'altrui diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)