Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 07/05/1973 (Rv. 363770 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - NOVAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Perche si verifichi la novazione oggettiva dell'obbligazione del lavoratore dipendente occorre un sostanziale mutamento della natura del rapporto contrattuale, che non si verifica quando le parti regolino diversamente le modalita di esecuzione dell'obbligazione senza alternarne l'oggetto ed il titolo. (V 228/70, mass n 345044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)