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Sez. 2, Sentenza n. 228 del 04/02/1970 (Rv. 345044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - CONSEGUENZE - FRAZIONAMENTI FITTIZI E VICENDE DEL RAPPORTO MANCANTI DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA NOVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - CONSEGUENZE - FRAZIONAMENTI FITTIZI E VICENDE DEL RAPPORTO MANCANTI DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA NOVAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il principio dell'infrazionabilita dell'indennita di anzianita, ancorato al presupposto della continuita ed unita del rapporto di lavoro, fa si che, ai fini del computo, debbano ritenersi irrilevanti i frazionamenti fittizi del rapporto, le sue vicende interne e tutte quelle che non presentino i requisiti oggettivi e soggettivi della novazione, in esse compresi i mutamenti di mansioni, di qualifica e di categoria che, costituendo fenomeni evolutivi del rapporto, non incidono sulla sua unicita e continuita. (V 2860-69, massima n 342664 2346-69, massima n 341771 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)