Sez. 2, Sentenza n. 4583 del 19/04/1993 (Rv. 481909 - 01)
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Dazione senza causa di una somma di danaro - Onere probatorio - Rispetto dei limiti stabiliti per la prova dei contratti - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo
Colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega la dazione senza causa della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà contrattuale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)