Sez. 2, Sentenza n. 10442 del 05/12/1994 (Rv. 489047 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO | Eccedente lire 5000 - Inammissibilità della prova per testi - Estensione del divieto alla dazione senza causa - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO
L'art. 2721 cod. proc. civ., a norma del quale la prova per testimoni non è ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall'art. 2726 cod. civ.) e non esclude, quindi, l'ammissibilità della prova per testi sulla dazione senza causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)