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Sez. 2, Sentenza n. 10442 del 05/12/1994 (Rv. 489047 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO | Eccedente lire 5000 - Inammissibilità della prova per testi - Estensione del divieto alla dazione senza causa - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489047-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO

L'art. 2721 cod. proc. civ., a norma del quale la prova per testimoni non è ammessa (di regola) quando il valore della causa ecceda le lire 5000, si riferisce ai contratti (ed agli altri atti negoziali indicati dall'art. 2726 cod. civ.) e non esclude, quindi, l'ammissibilità della prova per testi sulla dazione senza causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)