Sez. 1, Sentenza n. 3242 del 08/05/1997 Cc. (dep. 10/07/1997) Rv. 208392 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Declaratoria "in executivis" - Limitazione alle sole cause operanti dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva sono esclusivamente quelle che operano successivamente al passaggio in giudicato della condanna, sicché dal novero di esse va esclusa la prescrizione del reato che ha effetti estintivi soltanto in relazione al decorso del tempo in permanenza della fase di cognizione, e anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale compimento del termine prescrizionale dopo tale evento non può avere alcun effetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)