Sez. 3, Sentenza n. 448 del 04/02/1999 Cc. (dep. 08/04/1999) Rv. 213553 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Declaratoria "in executivis" - Limitazione alle sole cause operanti dopo il passaggio in giudicato della sentenza - Ragione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell' art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo la condanna, cioè successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento con cui la condanna è stata inflitta. Ciò si evince oltre che dalla formulazione letterale dell' art. 676 c.p.p, che esplicitamente fa riferimento alla estinzione del reato dopo la condanna, anche dalla necessità logica di non trasformare il procedimento di revoca nella fase esecutiva in un ulteriore fase di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)