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Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 27/11/2020 Cc. (dep. 24/03/2021) Rv. 280858 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006 - Revoca per ulteriori reati commessi nel quinquennio - "Dies a quo" per il computo del termine - Data di entrata in vigore della legge - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280858-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

In tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 2006, n. 241, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, si calcola computando, quale "dies a quo", la data di entrata in vigore della legge stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse essere revocato l'indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006, entrata in vigore il 1 agosto 2006, a causa di delitto commesso in data 1 agosto 2011).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 14, Cod. Pen. art. 172 com. 4, Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)