Sez. 1, Sentenza n. 34228 del 11/03/2015 Cc. (dep. 05/08/2015) Rv. 264690 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006 - Revoca per ulteriori reati commessi nel quinquennio - "Dies a quo" per il computo del termine - Data di entrata in vigore della legge - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
In tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 241 del 2006, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, si calcola computando, quale "dies a quo", la data di entrata in vigore della legge stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse essere revocato l'indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006, entrata in vigore il 1° agosto 2006, a causa di delitto commesso in data 1° agosto 2011).
Riferimenti normativi: Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)