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Sez. L, Sentenza n. 21987 del 31/10/2016 (Rv. 641519 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimento di lavoratori ad altra amministrazione - Esatto inquadramento del lavoratore - Svolgimento di fatto di mansioni superiori nell'ordinamento di provenienza - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641519-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di mobilità del personale, lo svolgimento di fatto di mansioni classificate come superiori dal precedente ordinamento pubblicistico e ora appartenenti ad un'unica area, benché accertato in via giudiziale, non comporta, né il diritto alla attribuzione, in via definitiva, di quelle specifiche mansioni, né il diritto all'inserimento in una graduatoria di mobilità che faccia riferimento ad una determinata categoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto, a dipendenti transitati all'INPDAP dal Ministero del Tesoro, il diritto all'inquadramento nella superiore area C, posizione economica C1, nel profilo professionale di "programmatore-analista", sulla base dell'accertamento delle effettive mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza, ove erano inquadrati nella VI qualifica funzionale, profilo professionale di "programmatori", confluita nell'area B del c.c.n.l. comparti enti pubblici non economici 1998-2001).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)