Sez. L, Sentenza n. 9950 del 12/05/2005 (Rv. 581610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Legittimazione attiva esclusiva del sindacato - Legittimazione del lavoratore interessato - Limitata alla proposizione di intervento "ad adiuvandum" - Effetti della sentenza di reintegra anche nei confronti dei lavoratori non presenti in giudizio - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Soltanto il sindacato è legittimato a proporre l'azione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 avverso i comportamenti antisindacali del datore di lavoro cosiddetto plurioffensivi, mentre i lavoratori non sono litisconsorzi necessari ma solo legittimati a proporre un intervento "ad adiuvandum", a sostegno delle ragioni del sindacato, e non già un'azione diretta o un intervento autonomo, e la sentenza che ravvisi l'antisindacalità della condotta datoriale può disporre - per rimuoverne gli effetti - la reintegra dei lavoratori licenziati anche se questi non sono presenti in giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)