Sez. L, Sentenza n. 1067 del 19/02/1982 (Rv. 418934 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMAZIONE - DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI - ATTRAVERSO I PROPRI ORGANISMI LOCALI - SUSSISTENZA - DEI LAVORATORI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE COINVOLTI NELLA VICENDA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMAZIONE - DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI - ATTRAVERSO I PROPRI ORGANISMI LOCALI - SUSSISTENZA - DEI LAVORATORI DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE COINVOLTI NELLA VICENDA - ESCLUSIONE.*
La condotta antisindacale non si identifica con la violazione di meri interessi patrimoniali o morali dei singoli lavoratori, ma si concreta invece, in Atti diretti a frustrare o limitare lo Esercizio dei diritti di libertà e lo svolgimento dell'attività sindacale. Pertanto, la legittimazione ad agire a norma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 appartiene soltanto alle associazioni sindacali nazionali, attraverso i propri organismi locali, giammai ai lavoratori direttamente od indirettamente coinvolti nella vicenda, in quanto il fine dell'Azione repressiva è il rafforzamento o la riaffermazione della funzione sindacale, rispetto alla quale il substrato degli interessi individuali dei lavoratori può costituire un utile punto di riferimento o di giustificazione dell'Azione stessa, ma non rappresentarne il contenuto. (V 602/79, mass n 396744; (Conf 2573/80, mass n 406308).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)