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Sez. 1, Sentenza n. 534 del 09/06/1971 Ud. (dep. 15/11/1971) Rv. 119313 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NOZIONE E REQUISITI - ACCUSA DA PARTE DI IMPUTATO NON CONFESSO IMPROPRIAMENTE QUALIFICATA CHIAMATA DI CORREO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119313-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - NOZIONE E REQUISITI - ACCUSA DA PARTE DI IMPUTATO NON CONFESSO IMPROPRIAMENTE QUALIFICATA CHIAMATA DI CORREO - EFFETTI.*

La chiamata di correo, che e la confessione concernente non solo chi la rende ma anche altre persone, per avere efficacia nel sistema probatorio, deve essere spontanea, costante, univoca e disinteressata, e deve trovare appoggio e controllo in altri elementi che, posti in correlazione logica, le conferiscano carattere di certezza circa il fatto da provarsi, specie quando la chiamata non riunisca tutte le caratteristiche dianzi enunciate. Ove l'accusa mossa da un imputato non confesso contro altri soggetti sia equiparata dal giudice di merito alla chiamata di correo a causa di velate ammissioni circa la partecipazione al fatto del prevenuto, e irrilevante l'improprieta di tale qualifica, se il convincimento di tale giudice sulla responsabilita di quei soggetti derivi da una serie di circostanze ed elementi costituenti, di per se, autonoma fonte di prova, di modo che la pretesa chiamata di correo resti un nomen privo di qualsiasi ruolo determinante. (V 114118, anno 1970 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)